In tema di impugnazioni, la Sesta Sezione penale (sentenza n. 4518/2026) ha chiarito che quando l’imputato è stato assolto in appello e il PM non impugna, il ricorso della sola parte civile non riapre anche il versante penale, ma permette al giudice di decidere solo se esiste un danno civile, senza dunque poter arrivare - nemmeno indirettamente – ad alcun pronunciamento in merito alla responsabilità penale dell’imputato.

La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna, aveva assolto gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”, e revocato le statuizioni civili, contenute nella pronuncia di primo grado. Agli imputati era stato contestato di aver giurato il falso nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo su ricorso di un avvocato per crediti derivanti da prestazioni professionali, in quanto avrebbero affermato, contrariamente al vero, che la loro obbligazione era estinta.

La VI Sezione penale chiarisce che non si applica la riforma Cartabia, dal momento che i reati sono stati commessi prima del 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, essendo intervenuta la costituzione di parte civile prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022.

Inoltre, per i giudici dal momento che il Pm non ha impugnato l’assoluzione in appello, si deve ritenere ormai definita la vicenda sotto il profilo penale. E allora, il ricorso della parte civile (art. 576 cod. proc. pen.) va esaminato solo ai fini dell’accertamento della responsabilità civile, con conseguente applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” e non di quello processual-penalistico dello “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 2/2026), ricorda la decisione, ha statuito che «nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’oramai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo».

Per la Cassazione tali principi sono “pienamente operanti anche nell’ulteriore ipotesi ‘derogatoria’ di cui all’art. 576 cod. proc. pen.”, considerata la “medesima esigenza di tutela della parte civile”.

In definitiva, per la Cassazione nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l’imputato dal delitto ascrittogli con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell’imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza dello stesso, sancito dall’art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere solo sull’esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l’applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile.

Nel merito dell’impugnazione, la Corte ha infine osservato che la Corte di appello ha convincentemente ritenuto che fosse stata confermata l’esistenza di un legame di amicizia tra gli imputati ed il ricorrente, con prestazioni professionali reciprocamente rese. «Ragion per cui poteva ritenersi “più probabile che non” che i due originari opponenti non avessero reso una dichiarazione falsa in sede di giuramento, ma fossero effettivamente convinti che i crediti fossero estinti per compensazione, in ragione di altre prestazioni professionali ricevute dal denunciante.»

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