Comprare un immobile all’asta e scoprire, dopo l’acquisto, che una parte non spettava davvero all’aggiudicatario non integra il fenomeno dell’evizione (ex articolo 2921 del codice civile) ma più semplicemente la responsabilità del notaio che ha proceduto alla vendita senza tenere presente che una parte del bene non era disponibile. La Cassazione con l’odierna ordinanza n. 6964/26 ha evidenziato come nelle aste giudiziarie non tutte le perdite subite dall’acquirente danno diritto alle stesse tutele...
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