Nelle controversie ex articolo 445 bis del Codice di procedura civile che riguardano l’accertamento della condizione di handicap ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992, trattandosi di accertamento di uno status e quindi di causa di valore indeterminabile, lo scaglione tariffario applicabile ai fini della liquidazione delle spese è quello compreso tra € 26.001 e € 52.000. Ne consegue che la liquidazione deve rispettare i minimi risultanti dai valori medi del decreto ministeriale n. 55/2014, come aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022, ridotti del 50% ai sensi dell’ articolo 4 del medesimo decreto.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 31 marzo 2026, n. 7917.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie relative a invalidità civile disciplinata nell’articolo 445 bis del Codice di procedura civile e del valore della causa.
Procedimento speciale per l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile
Il procedimento ex articolo 445‑bis del Codice di procedura civile costituisce un modello speciale di accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie relative a invalidità civile, handicap, accompagnamento e prestazioni assistenziali.
La sua funzione è quella di anticipare l’accertamento sanitario, riducendo il contenzioso e consentendo al giudice di omologare l’esito della consulenza tecnica salvo opposizione. Proprio perché il giudizio verte sull’accertamento di presupposti sanitari che integrano uno status personale, la giurisprudenza di legittimità qualifica costantemente tali controversie come cause di valore indeterminabile.
L’ordinanza lo ribadisce con chiarezza: «nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento della condizione di handicap e quindi relative all’accertamento di uno status, la causa va qualificata come di valore indeterminabile e quindi ricompresa nello scaglione tra € 26.001 e € 52.000. Tale qualificazione incide direttamente sulla liquidazione delle spese, poiché impone l’applicazione dei parametri del decreto ministeriale n. 55/2014 (aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022) relativi allo scaglione indicato, con conseguente obbligo di rispettare i minimi tariffari, come la stessa Corte sottolinea rilevando che la liquidazione effettuata dal Tribunale territorialmente competente viola i minimi di cui al decreto ministeriale n. 147 del 2022.
Il caso esaminato
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da Caia, che aveva attivato il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex articolo 445 bis del Codice di procedura civile per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall’ articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
All’esito della consulenza tecnica, il Tribunale territorialmente competente, investito della domanda presentata dalla signora Caia, omologava l’accertamento sanitario positivo, riconoscendo i presupposti per entrambe le prestazioni e liquidando in favore dell’assistita spese di lite come opportunamente individuate e calcolate alla presentazione del ricorso da parte di Caia.
Ritenendo tale liquidazione inferiore ai minimi tariffari, Caia proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la causa doveva essere qualificata come di valore indeterminabile e quindi ricondotta allo scaglione € 26.001–52.000, con conseguente applicazione dei parametri minimi aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022.
L’INPS, rappresentato da Tizio e Sempronia, resisteva con controricorso e la Corte di cassazione, richiamando il proprio orientamento secondo cui nelle controversie aventi a oggetto l’accertamento della condizione di handicap la causa va qualificata come di valore indeterminabile, accoglieva il ricorso, rilevando che «la liquidazione effettuata dal Tribunale territorialmente competente viola i minimi di cui al decreto ministeriale n. 147 del 2022. Il decreto veniva quindi cassato limitatamente al capo relativo alle spese, con rinvio al Tribunale territorialmente competente in diversa composizione per una nuova liquidazione conforme ai parametri normativi.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione affronta il ricorso proposto da Caia concentrandosi esclusivamente sul profilo della liquidazione delle spese nel procedimento ATPO.
Dopo aver richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui le controversie che includono l’accertamento della condizione di handicap ex articolo 3, comma 3, L. 104/1992 devono essere qualificate come cause di valore indeterminabile, la Corte ribadisce che esse rientrano nello scaglione tariffario € 26.001–52.000, con applicazione dei parametri medi del decreto ministeriale n. 55/2014 aggiornati dal decreto ministeriale n. 147/2022.
Da tale premessa discende che la liquidazione operata dal Tribunale territorialmente competente risulta inferiore ai minimi, poiché i valori medi aggiornati al decreto ministeriale n. 147/2022 decurtati del 50% portano la liquidazione ad una somma diversa.
La Corte rileva dunque l’erroneità della liquidazione effettuata nel decreto di ATPO impugnato e accoglie il ricorso, cassando il provvedimento limitatamente al capo relativo alle spese e disponendo il rinvio al Tribunale in diversa composizione affinché proceda a una nuova liquidazione conforme ai parametri normativi.

