Attenuanti: configurabilità dell'esimente della provocazione
Reato - Circostanze attenuanti comuni - Attenuante della provocazione - Configurabilità - Elemento della proporzione - Valutazione.
Ai fini della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione: ove si verifichi una tale evenienza, invero, il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale, in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 7 settembre 2018 n. 40175
Reato - Circostanze del reato - Attenuanti - Provocazione - Riconoscimento - Requisito della proporzione tra fatto ingiusto e reazione - Non necessità.
La proporzione tra fatto ingiusto e reazione non costituisce un elemento richiesto dalla legge per il riconoscimento della circostanza attenuante comune della provocazione. Tuttavia la proporzione medesima può assumere rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'attenuante, quando essa sia di così notevole entità da escludere in concreto la stessa sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione. In tal caso il fatto provocatorio diventa una mera occasione della reazione, la quale in effetti, trova origine e spiegazione in altre ragioni inerenti essenzialmente alla personalità dell'agente.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 aprile 2018 n. 15529
Omicidio - Traffico di stupefacenti - Circostanze attenuanti generiche - Attenuante della provocazione - Configurabilità.
In ordine all'attenuante della provocazione di cui all'articolo 62 c.p., comma 1, n. 2, ai fini della sua configurabilità si richiede il riscontro: a) dello stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; b) poi, del fatto ingiusto altrui, elemento che deve essere caratterizzato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità individuale; c) infine, del rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile la persistenza della derivazione causale, descrittivamente indicata come “una qualche adeguatezza” tra l'una e l'altra condotta.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 20 novembre 2017 n. 52766
Omicidio - Tentativo - Concorso di persone - Attenuanti comuni - Provocazione - Elementi costitutivi - Indicazione.
L'attenuante della provocazione “non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira, ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira”. In altri termini, per quanto i criteri di adeguatezza e proporzione fra fatto ingiusto e reazione non siano propri della circostanza in esame, ciò nonostante una evidente e macroscopica differenza tra tali termini a raffronto induce a ritenere che non sia lo stato d'ira prodotto dal fatto altrui a scatenare la reazione lesiva, quanto altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione, con esclusione quindi del necessario nesso di causalità, rappresentando l'offesa precedente soltanto l'occasione per estrinsecare impulsi violenti.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 marzo 2017 n. 12816
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Provocazione - Proporzione tra offesa e reazione - Necessità - Esclusione - Adeguatezza tra reazione e offesa - Necessità.
Per la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione non è richiesta una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, mentre è comunque necessaria l'adeguatezza della risposta rispetto alla gravità del fatto ingiusto, occorrendo un nesso causale tra il secondo e la prima che va escluso in presenza di una sproporzione molto consistente.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 gennaio 2009 n. 1214