Atti giudiziari, nessun rimborso delle spese di spedizione se l'avviso di ricevimento della raccomandata arriva in ritardo
Il contratto di spedizione postale non prevede in automatico un indennizzo o rimborso delle spese di spedizione
Non è risarcibile il danno per la ritardata consegna al mittente degli avvisi di ricevimento della notifica al destinatario di plichi contenenti atti giudiziari, giunti non entro 10 giorni dalla spedizione. Non esiste, infatti, alcuna norma di legge, o clausola delle condizioni generali di contratto di spedizione postale, che prevedano in automatico un indennizzo o rimborso delle spese di spedizione. A meno che non vi sia un reclamo formale o richiesta stragiudiziale da parte del mittente, il quale deve anche provare di aver subito un danno. A dirlo è il Tribunale di Benevento nella sentenza n. 381/2020.
Il caso
La vicenda oggetto della decisione riguarda un avvocato che aveva ricevuto alcuni avvisi di ricevimento di notifiche di atti giudiziari intorno al 30° giorno dopo le relative spedizioni. Il legale decideva così di fare causa a Poste italiane, chiedendo la restituzione di quanto speso per il servizio postale. Il Giudice di pace accoglieva la sua domanda, mentre il Tribunale, in grado di appello, la rigetta, alla luce della lettura delle disposizioni della legge n. 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
La decisione
Ebbene, il giudice afferma che «lo smarrimento ed il mancato recapito dell'avviso di ricevimento, anche relativo all'atto giudiziario, non dà luogo ad alcun indennizzo». Ciò in quanto l'articolo 6 della suddetta legge precisa che è previsto un indennizzo solo per il ritardato recapito al destinatario del plico raccomandato, ma solamente previo formale reclamo o richiesta stragiudiziale da parte del mittente. In particolare, puntualizza il Tribunale, un tale risarcimento non è previsto, anzi espressamente escluso dalla «Carta della Qualità del servizio postale universale, che rappresenta una dichiarazione di impegno unilaterale, proveniente dal solo gestore del servizio postale, cui può attribuirsi la stessa efficacia delle condizioni generali di contratto».
Ad ogni modo, prosegue il giudice, tra il mittente e il gestore del servizio postale si instaura un rapporto contrattuale di diritto privato, al quale si applica il regime di responsabilità di cui all'articolo 1218 cod. civ. Nel caso di specie, sicuramente sussiste un ritardo nell'adempimento da parte di Poste italiane, che non ha nemmeno fornito la prova liberatoria, mentre manca, da parte dell'avvocato, «non solo la prova, ma anche la semplice allegazione, del danno ricevuto in seguito alla ritardata consegna dell'avviso di ricevimento».
D'altra parte, chiosa il Tribunale, «è fatto notorio, che le raccomandate degli atti giudiziari si inviano prudentemente un bel po' di tempo prima rispetto ad un dato termine connesso ad un'attività giudiziale, entro il quale bisogna provare la ricezione del plico da parte del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento; e altrettanto notorio è che il mero semplice ritardo nel recapito dell'avviso di ricevimento in genere non produce alcun danno, tranne casi particolari, che bisogna quanto meno allegare, indicandone le circostanze di fatto, e documentare».