Penale

Atti persecutori e misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa: alcuni principi di diritto

La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa è stata applicata all'indagato per il reato di cui all'art. 612-bis poiché con reiterate condotte quotidiane di molestia, interrompeva la fornitura dell'acqua del fratello ed alzava il volume della musica, disturbando il figlio nei suoi studi ed in generale inducendo nella famiglia della persona offesa un cambiamento apprezzabile delle abitudini di vita

di Matilde Bellingeri*

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 1541/21, depositata il 14.1.2021) precisa i limiti interpretativi del delitto di atti persecutori e della misura ex art. 282 ter c.p.p. che spesso ne accompagna l'accertamento.


La vicenda
La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa è stata applicata all'indagato per il reato di cui all'art. 612-bis poiché con reiterate condotte quotidiane di molestia, interrompeva la fornitura dell'acqua del fratello ed alzava il volume della musica, disturbando il figlio nei suoi studi ed in generale inducendo nella famiglia della persona offesa un cambiamento apprezzabile delle abitudini di vita.

Avverso la pronuncia del Tribunale del Riesame proponeva ricorso per Cassazione l'indagato. La Corte, ritenendo la prospettazione insufficiente a supportare la tesi accusatoria, ha accolto il ricorso e fornito importanti principi di diritto.

I principi di diritto
Lo stalking è un reato abituale che si configura esclusivamente quando le condotte di minaccia o molestia sono tali da causare nella sfera della persona offesa almeno uno degli eventi tipici ivi descritti: perdurante e grave stato di ansia nella vittima degli atti persecutori, fondato timore per la propria o altrui incolumità, costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Alla stregua del principio di offensività la norma deve essere interpretata restrittivamente sicché dalla sub specie di "apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita" devono essere esclusi i fatti che, sebbene percepiti come fastidiosi, abbiano portato la persona offesa a piccoli, ma irrilevanti, cambiamenti delle abitudini di vita.

Ai fini della verificazione dell'"apprezzabile cambiamento delle abitudini di vita" occorre considerare il significato e le conseguenze emotive dell'essere costretti a modificare le proprie abitudini, non essendo sufficiente una mera valutazione quantitativa delle variazioni apportate, attraverso un generico riferimento ai disagi conseguenti alla condotta (nella specie intermittente erogazione dell'acqua e difficoltà del figlio nello studio).

In ossequio ai principi di tassatività e determinatezza il Giudice deve sempre precisare i termini in cui si manifesta l'evento e illustrare il ragionamento eziologico all'esito del quale detta alterazione risulta conseguenza apprezzabile e inevitabile della condotta persecutoria.

Questi profili sono stati ritenuti assenti nella pronuncia del Tribunale del Riesame, il quale avrebbe erroneamente individuato l'evento dell'alterazione delle abitudini di vita nelle reiterate condotte moleste, pur senza indicare gli elementi fondanti il nesso di causa. Ad avviso della Corte di Cassazione i plurimi interventi sull'impianto di erogazione idrica, unitamente alle immissioni sonore, non sarebbero sufficienti a supportare la tesi accusatoria della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 612 bis c.p.;

Conseguentemente, anche ai fini dell'applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. non è sufficiente l'accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti occorrendo, altresì, la presenza di elementi idonei a provare la sussistenza del nesso di causa tra la condotta delittuosa e almeno uno degli eventi tipici previsti ai fini della configurazione del reato. Imponendo all'indagato di mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla abitazione della persona offesa e dalle sue pertinenze (ivi compreso l'alloggiamento del contatore idrico), il Tribunale del Riesame avrebbe snaturato la funzione della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p., se si considera come sia stata disposta con riferimento al luogo di collocazione dell'impianto di erogazione dell'acqua – con lo scopo evidente di impedirvi l'accesso – e non, come invece avrebbe dovuto, ai luoghi frequentanti dalla persona offesa.

Non si deve dimenticare che il divieto di avvicinamento previsto ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p., è stato introdotto nel nostro ordinamento proprio in relazione al reato di atti persecutori, per fronteggiare quelle situazioni di persistente ricerca e avvicinamento alla vittima. Il divieto ex art. 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa (e non esclusivamente ai luoghi dalla stessa frequentanti) è espressione di una precisa scelta normativa: consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza.

* a cura di Matilde Bellingeri

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