Esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore di cui all’art. 7, comma 15-bis, cds. - Configurabilità del reato - Ricezione di denaro - Elemento irrilevante.
Il reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, D.Lgs. n. 285/1992 punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, a nulla rilevando la ricezione di una somma di denaro in cambio dell’attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie. Perché possa ritenersi...


