La redazione di un atto di compravendita privo della dichiarazione di conformità catastale fa scattare la responsabilità disciplinare del notaio. Né vale come esimente la successiva conferma dell’atto con un nuovo rogito, oggi consentita dal Dl n. 50/2017. Ciò rileva, infatti, è l’assenza della dichiarazione al momento del rogito, essendo quello il momento consumativo dell’illecito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22902/2026, che ha accolto il ricorso dell’Archivio notarile distrettuale di Como.

Secondo i giudici di merito, invece, considerato che l’atto di vendita, privo della dichiarazione della conformità catastale, era stato confermato due anni dopo, si era verificato il “recupero dell’atto nullo, con sanatoria della nullità e conseguente venir meno ex post della responsabilità disciplinare del notaio”.

Proposto ricorso, la II Sezione civile l’ha accolto richiamando il divieto (legge 89/1913) per i notai di ricevere “atti proibiti dalla legge”; formulazione larga che ricomprende “tutte le ipotesi di nullità”. Né rileva che la nullità “investa tutto l’atto” o “solo alcune clausole”. È, infatti, l’esistenza stessa della nullità che segna il momento consumativo dell’illecito. Mentre la sua “sostituzione” vale ai fini privatistici ma non sotto il profilo disciplinare, vista la natura “istantanea” dell’illecito.

Inoltre precisa la Corte, la possibilità di conferma dell’atto (prevista dall’art. 29 comma 1-ter, introdotto dal Dl 24 aprile 2017 n. 50) non cambia le cose. In quanto, si legge nella decisione, “nessuna disposizione esclude che gli atti confermabili integrino violazione dell’art. 28 legge notarile, con la conseguenza che, essendosi l’illecito disciplinare del notaio consumato nel momento in cui è stato rogato l’atto affetto da nullità, il rimedio previsto dal legislatore per la sua conservazione non può assumere efficacia sanante o estintiva della punibilità”.

“Sebbene – spiega la Corte - la disciplina sopravvenuta abbia mutato i caratteri della nullità, giacché quella che originariamente era configurata come nullità assoluta, formale e insanabile, è divenuta sanabile, ciò non toglie che l’illecito disciplinare del notaio è calibrato esclusivamente sul momento della consumazione dell’illecito”.

“Né, per gli stessi motivi – conclude la Cassazione -, rileva che nella fattispecie la condotta integrante l’illecito sia stata commessa allorché era già in vigore l’art. 29 comma 1-ter e che l’atto nullo fosse suscettibile di conferma, giacché […] la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell’illecito disciplinare e assume rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta”.

Riproduzione riservata Ⓒ