Soffermandosi sulla corretta esegesi dell’art. 2558 c.c. la Corte d’Appello di Milano (sezione III, sentenza 24 aprile 2026 n. 1078) osserva come la norma ivi posta preveda l’automatico subingresso dell’acquirente nei contratti stipulati per esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale, con limitazione della facoltà di recesso del contraente ceduto solo in caso di giusta causa. 

La continuità dell’attività aziendale

Trattasi di disposizione finalizzata a garantire la continuità dell’attività aziendale, per effetto della quale i contratti strumentali all’esercizio dell’azienda transitano automaticamente in capo al cessionario, in deroga all’art. 1406 c.c., secondo cui un contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti negoziali purché l’altra parte vi consenta. 

In questo modo si verifica un automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale rientranti fra i “contratti di azienda”, aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, e ai cd. “contratti di impresa”, non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili. 

Niente riparto di responsabilità tra cedente e cessionario

Tuttavia, la norma in esame non disciplina il riparto di responsabilità tra cedente e cessionario in ordine alle obbligazioni nascenti dai contratti ceduti, fenomeno in relazione al quale opera il disposto dell’art. 1408, II, c.c., ai sensi del quale “il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.

II solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, risponde dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento, mentre, ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’alienante risponde solidalmente con l’acquirente dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 2558 c.c., dunque, la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato; con la precisazione che mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali, quale disciplinato dall’art. 2558 c.c., presuppone che il trasferimento dell’azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito (art. 2559 c.c.) e di debito (art. 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa, intendendo così la nozione di trasferimento come riferita alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione dell’affitto.

In conclusione sul punto la disciplina di cui all’art. 2558 c.c. sopra richiamata è da applicarsi anche nel caso di retrocessione dell’azienda al proprietario affittante.

I debiti relativi all’azienda ceduta

Ancora si consideri che, sempre in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’art. 2560 c.c. con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, in tal caso, nell’ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda.

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