Autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale e limiti della giurisdizione sportiva
Sport - Associazione sportiva dilettantistica - Elezioni - Assemblea degli associati - Controversia relativa a incompatibilità a componente - Difetto della giurisdizione sportiva - Configurabilità - Giurisdizione amministrativa - Sussiste.
L’ordinamento giuridico statuale riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale ma riserva alla giurisdizione sportiva le sole controversie in cui si discute dell’osservanze delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione e le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi disciplinari sportivi. Resta invece devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), cod. proc. amm., la controversia relativa alla contestazione dell’elezione a una carica sociale di una federazione sportiva per ineligibilità, incandidabilità o incompatibilità
• Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 2 febbraio 2022, n. 3101
Sport - Atti del C.o.n.i. o delle federazioni sportive nazionali - Impugnazione e domanda risarcitoria - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 280 del 2003, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice del processo amministrativo), che, all'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente, nonché delle ulteriori modifiche apportate al citato art. 3 dall'art.1, comma 647, della l. n. 145 del 2018 (applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650 del medesimo articolo), una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie, sia le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali - che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale - sia le controversie introdotte dalla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di queste ultime, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente, non opera alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e il giudice amministrativo può conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 7 maggio 2021, n. 12149
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere concorrenza fra giurisdizione statale e giurisdizione dell’ordinamento sportivo - Controversia sull’individuazione degli organi titolari dell’azione disciplinare sportiva - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.
In tema di ordinamento sportivo, le controversie sulla concreta individuazione degli organi sportivi competenti alla promozione dell'azione disciplinare ed alla irrogazione di eventuali sanzioni sportive rientrano nella giurisdizione sportiva, in quanto ricomprese nella materia della "irrogazione ed applicazione" delle sanzioni sportive, ai sensi dell'art. 2 , comma 1, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 280 del 2003, con conseguente difetto assoluto di giurisdizione dello Stato, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., in ordine alla tutela risarcitoria per equivalente.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29654
Sport - Calcio - Titolo di campione d'Italia - Attribuzione e revoca - Regole tecniche e disciplinari - Lodo del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione.
Sussiste il difetto assoluto di giurisdizione, senza che si possa configurare un diniego di giustizia rilevante ai sensi dell'art. 6 Cedu e dell'art. 24 Cost., rispetto all'impugnazione, proposta da una società sportiva, del lodo emesso dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in una vertenza concernente l'attribuzione e la revoca in autotutela, da parte degli organi della Federazione italiana giuoco calcio, del titolo di campione d'Italia, in conseguenza dell'applicazione di regole tecniche e di disposizioni disciplinari irrilevanti per l'ordinamento statale.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358
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