Riduzioni delle corsie, rallentamenti e limitazioni della velocità senza una corrispondente riduzione del pedaggio possono integrare una pratica commerciale scorretta in danno degli automobilisti? Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 24 luglio 2026 n. 6049, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia Ue.
Nel 2021, l’Agcm aveva sanzionato (con 5milioni di euro) Autostrade per l’Italia per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta nelle tratte A/14, A/16 e nelle autostrade liguri, attraverso una riduzione delle corsie di marcia per lunghi tratti provocando rilevanti disagi, senza ridurre il pedaggio e senza neppure aver adeguatamente informato gli utenti.
Il Tar Lazio, nel 2025, ha confermato il provvedimento, ritenendo sussistenti sia la negligenza professionale sia l’idoneità delle condotte ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico dell’utente-consumatore. Contro questa decisione la società ha proposto appello, deducendo, tra l’altro, la violazione del Codice del consumo e della normativa UE in materia di pratiche commerciali.
Il Consiglio di Stato ha rimesso la questione interpretativa alla Cgue. Il collegio, tuttavia, osserva che la direttiva tutela il processo decisionale del consumatore ed è diretta a ridurre le asimmetrie informative; dunque, il requisito dell’idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore presuppone che la pratica sia suscettibile di incidere sulla libertà di scelta del consumatore.
A questo punto, con un ragionamento controintuitivo, il Consiglio di Stato rovescia l’argomento utilizzato dal Tar. E osserva che se l’utente non dispone di alternative all’autostrada, il suo comportamento economico potrebbe non essere stato influenzato dalla mancata riduzione del pedaggio. Egli continuerebbe infatti a utilizzare il servizio per effetto della struttura stessa del mercato. La mancanza di alternative, dunque, potrebbe escludere anziché dimostrare l’incidenza della condotta sul processo decisionale del consumatore, che è ciò che la disciplina sulle pratiche commerciali sleali mira a tutelare.
Inoltre, prosegue la decisione, siccome la direttiva non pregiudica il diritto contrattuale e l’applicazione delle disposizioni nazionali e dell’UE, sorge il dubbio se la disciplina delle pratiche commerciali sleali possa consentire all’autorità nazionale (AGCM) anche una funzione di sindacato sulla proporzionalità tra il corrispettivo richiesto e la qualità della prestazione resa. In definitiva la questione è se tale disciplina abbia come oggetto esclusivo la tutela della libertà del consumatore di assumere decisioni commerciali consapevoli, restando la verifica dell’equilibrio economico del rapporto affidata agli strumenti propri del diritto contrattuale e delle discipline settoriali.
La soluzione del dubbio interpretativo viene dunque affidata alla Corte di giustizia Ue che dovrà rispondere al seguente quesito: “Se gli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 2005/29/CE debbano essere interpretati nel senso che ostino a un’interpretazione, come quella accolta nel provvedimento oggetto di impugnazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui, in una situazione nella quale il consumatore non dispone di effettive alternative, la mancata riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto per un servizio, a fronte di un deficit qualitativo, imputabile all’inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza professionale, integra una pratica commerciale sleale”.

