Come evitare di perdere gli incassi da pedaggio per uno sciopero dei casellanti senza essere condannati per comportamento antisindacale? Basta che il concessionario autostradale si limiti a chiudere tutte le piste dei caselli riservate alla riscossione manuale e a calibrare con attenzione l’impiego degli altri dipendenti (che non scioperano) nel convogliare il traffico verso le piste con esazione automatica.
È la conclusione suggerita dalla giurisprudenza della Cassazione in materia, che ieri ha visto il deposito dell’ordinanza 8670/2019. Una pronuncia favorevole al gestore autostradale, che diventa significativa se confrontata con una sentenza di segno opposto, la 12811/2009. Nonostante sia trascorso un decennio, la differenza non è dovuta a cambiamenti di legislazione o di indirizzi giurisprudenziali: è il comportamento del concessionario che sembra essersi fatto più accorto.
Da una ventina d’anni, non è più vero che quando i casellanti scioperano gli utenti non pagano il pedaggio: chi si ferma per attendere l’orario d’inizio dell’astensione dal lavoro ha quasi sempre la sorpresa non solo di dover pagare lo stesso, ma anche di doverlo fare dopo una coda dovuta al minor numero di piste a disposizione.
Nel caso della sentenza del 2009, che si riferiva a un episodio dell’11 novembre 2001 a Firenze, non erano state tenute aperte solo le piste automatiche. Su quelle manuali aveva preso servizio personale normalmente adibito ad altre mansioni, superiori a quelle dei casellanti (dirigenti, quadri e impiegati di qualifica elevata). Dunque, personale che normalmente svolge compiti del tutto diversi da quelli di esazione e lavora dal lunedì al venerdì prevalentemente in ufficio.
Così la sentenza del 2009 andò a fornire una puntualizzazione rispetto al principio ormai pacifico secondo cui è legittimo che - in deroga all’articolo 2103 del Codice civile che vieta l’impiego in mansioni inferiori a quelle spettanti da contratto - durante gli scioperi il datore di lavoro utilizzi dipendenti che non scioperano e sono inquadrati in qualifiche e mansioni superiori, purché ciò avvenga per breve tempo e per l’esecuzione di compiti marginali.
La Corte richiamò la sentenza 2045/1998, che riguardava una lavoratrice bancaria cui fu richiesto di imbustare atti riservati che aveva appena preparato: la dipendente eccepì che l’imbustamento non rientrava fra i suoi compiti, ma i giudici stabilirono che era un’operazione «complementare e conseguente all’atto rientrante nella mansioni» e che era comunque necessaria a evitare disguidi e smarrimenti.
Nel caso dello sciopero dei casellanti del 2001, invece, dipendenti che normalmente lavoravano in ufficio non solo furono impiegati su strada, ma ad alcuni di loro fu anche richiesto di ritirare i biglietti di pedaggio degli utenti invitando questi ultimi a regolarizzare il transito nei giorni successivi con le modalità normalmente previste per i pagamenti tardivi.
Da uno schema operativo del genere, bocciato dalla Cassazione, la società autostradale è passata a un altro evidentemente più accorto. Lo si è visto nel caso affrontato dall’ordinanza depositata ieri, relativa a un episodio del 2012 a Genova: il responsabile locale dell’esazione era stato messo a comandare da remoto l’apertura e la chiusura delle piste dei caselli (azionando la segnaletica luminosa rossa e verde in base all’andamento del traffico), mentre il personale che normalmente svolgeva servizio di assistenza agli utenti su strada e gestione del traffico era stato adibito nel convogliamento dei veicoli verso le piste aperte. Una mansione comunque «rientrante in quella di controllo e di vigilanza sulla tratta di competenza» loro normalmente assegnata e comunque con un «intervento sporadico ed eventuale» nel convogliare il traffico verso le piste aperte.
I sindacati, nel loro ricorso alla Cassazione, avevano sottolineato che l’azienda aveva violato un accordo secondo cui sarebbe dovuta restare aperta anche una pista manuale. Di qui la presunta antisindacalità del comportamento del gestore. Ma la Corte d’appello aveva dato di quell’accordo una lettura diversa, ora suffragata dalla Cassazione: si trattava del mero recepimento di una disposizione data unilateralmente dall’azienda, per conciliare il legittimo diritto di limitare le conseguenze dello sciopero sugli incassi con quello degli utenti di non subire danni ed essere esposti a situazioni di pericolo.
Non risulta si sia discusso del fatto che effettivamente in quell’occasione non fosse necessario tenere aperta una pista manuale, in quanto effettivamente non c’erano code né situazioni di pericolo dovute al convogliamento forzato del traffico verso le pista automatiche. Ma per aprire un fronte del genere occorrerebbero elementi probatori come testimonianze e rapporti di servizio della Polizia stradale.
Corte di cassazione, ordinanza 28 marzo 2019, n. 8670
Corte di cassazione, sentenza 3 giugno 2009, n. 12811

