Civile

Autovelox: la Consulta impone la taratura periodica delle apparecchiature

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di Fabio Piccioni

Automobilisti sul piede di guerra. Dopo la sentenza della Corte costituzionale (n. 113 del 2015) che ha imposto la taratura periodica della apparecchiature è ipotizzabile un nuovo filone di contenziosi anche se non tutti potranno ottenere il rimborso di quanto pagato.
Inoltre, stante l'efficacia erga omnes della dichiarazione di incostituzionalità, a far data dal 19 giugno 2015, gli organi di polizia stradale dovranno dotarsi di protocolli di manutenzione dei misuratori di velocità, pena l'annullamento dei verbali redatti.

La Corte costituzionale, investita dalla seconda sezione della Cassazione del giudizio di legittimità dell'articolo 45 del codice della strada in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, ha adottato una pronuncia di accoglimento manipolativo-additiva (sentenza 113/2015), con cui, censurata la disposizione oggetto del sindacato, «nella parte in cui non prevede», aggiunge il frammento (di principio) mancante alla norma per renderla compatibile con la Carta fondamentale.

Il fatto all'origine della pronuncia - La conduttrice e il proprietario di un'autovettura, ricevuto un verbale dalla Polizia stradale per violazione dell'articolo 142, comma 8, del codice della strada (superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h), proponevano ricorso gerarchico (improprio) al prefetto. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di respingimento emessa dall'autorità amministrativa, adivano il giudice di pace che, tuttavia, rigettava l'opposizione. Successivamente, i ricorrenti proponevano appello avverso la sentenza di primo grado.

Il tribunale confermava l'impugnata sentenza. Per la cassazione della decisione d'appello veniva proposto ricorso articolato su 8 ordini di motivi.
In tutti i gradi si costituiva in giudizio e resisteva la prefettura.

L'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione - La Suprema corte ritiene rilevanti alcuni profili.
Il terzo motivo di ricorso è assistito, ai sensi dell'allora vigente articolo 366-bis del Cpc, dalla formulazione del seguente quesito di diritto «dica l'Eccellentissima Corte se, in generale e in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13/7/2007 n. 277 e in quella 17/12/2008 n. 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la legge 11/8/1991, n. 273, nonché il decreto del MIT n. 1123 del 16/5/2005 e la nota 27/9/2000 n. 6050 del MLP e, in caso positivo, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, servizi italiani di taratura».

Il tema proposto impone di affrontare la (annosa) problematica della necessità della taratura e della periodica verifica delle apparecchiature predisposte per l'accertamento e misurazione della velocità. E, quindi, della legittimità costituzionale di una esenzione - per tali strumenti - da ogni procedura di verifica della loro taratura.
Anche il primo e il secondo motivo, in via mediata, risultano coinvolti dalla soluzione della proposta questione, specie ove si consideri che attengono alla motivazione e all'eventuale violazione o falsa applicazione di norme di diritto quali l'articolo 2697 del Cc in relazione agli articoli 23 della legge 689/1981 e 205 del Cds quanto alla «avvenuta o meno dimostrazione» della regolarità del rilevatore di velocità.

La Suprema corte ha sollevato, quindi, questione di legittimità costituzionale sull'articolo 45 del Cds, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
La sezione osserva che, secondo il proprio consolidato orientamento, le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma 6, del Cds, non devono essere sottoposte alla procedura di taratura: possono evitarsi i «controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia cosiddetta metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità» (Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2007 n. 23978).

Inoltre, ricorda di essersi espressa in più pronunce nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, 142, comma 6, del Cds, 4, comma 3, del Dl 121/2002, convertito dalla legge 168/2002, e 345 Reg. CdS, in riferimento agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione (Cassazione, sezione II, sentenza 15 dicembre 2008 n. 29333 e n. 29334; in senso conforme, Cassazione, sezione II, sentenza 22 dicembre 2008 n. 29905; 5 giugno 2009 n. 13062, 23 luglio 2010 n. 17292, nonché, da ultimo, Cassazione, sezione VI, 6 ottobre 2014 n. 20975).

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza 277/2007, avrebbe già esaminato la questione di legittimità dell'articolo 45 del Cds in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, ritenendo non fondata la questione, ancorché «per erronea individuazione da parte del giudice rimettente del termine di comparazione»; in quella sede, tuttavia, si rinvengono affermazioni, che indurrebbero a una riconsiderazione della questione.
In particolare, la Consulta avrebbe rilevato che il rimettente non avrebbe «sperimentato l'applicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata». Tali affermazioni, peraltro, non risulterebbero smentite dalle successive ordinanze declaratorie di manifesta inammissibilità della medesima questione, n. 423 del 2008 e n. 127 del 2009.

I dubbi di legittimità - Ciò premesso il giudice a quo prospetta il dubium legitimitatis sotto i seguenti profili:
1) per l'assoluta irragionevolezza e conseguente disuguaglianza, che contrassegna la detta esclusione dall'applicazione della normativa generale, anche internazionale, in tema di misura ricomprendente pure la velocità come unità derivata;
2) con riguardo, come tertium comparationis, alla normativa di cui alla legge 1° agosto 1991 n. 273, che prevede anche la velocità quale unità di misura derivata;
3) con riferimento alla normativa comunitaria (Norme Uni En 30012 - parte 1 come integrate da Uni En 10012), che prevede il dovuto e relativo adeguamento del nostro ordinamento;
4) per la palese irragionevolezza di un sistema che finirebbe per concretizzare un incredibile risultato: una qualunque bilancia di mercato rionale resta soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo sarebbe una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile, fonte di gravi conseguenze per chi vi è sottoposto, senza che la sua efficienza e buon funzionamento sia soggetta a verifica anche a distanza di lustri, sulla presunta garanzia della mera conformità al modello omologato.

La posizione dell'Avvocatura di Stato - La difesa erariale si è costituita in giudizio chiedendo che la questione di legittimità sollevata fosse dichiarata inammissibile, da un lato, perché laddove più opzioni interpretative siano in astratto adottabili, il giudice dovrebbe scegliere l'interpretazione conforme a Costituzione (sentenze 192/2007 e 356/1996 e ordinanze nn. 451 e 121 del 1994); dall'altro, perché la questione proposta non dovrebbe risolversi nella prospettazione di meri dubbi ermeneutici, mentre alla Corte costituzionale non spetterebbe il ruolo di giudice delle interpretazioni della Corte di cassazione (ordinanze 98/2006 e 3/2002). Peraltro, l'autonomia del giudice delle leggi non avrebbe natura illimitata, dovendosi necessariamente arrestare di fronte a un orientamento interpretativo adeguatamente consolidato delle Corti superiori, tale da assumere valenza di significato obiettivo della normativa, così da concretizzare la nozione di diritto vivente (sentenza 350/1997).
L'Avvocatura generale dello Stato osserva, inoltre, l'infondatezza della questione dal momento che la materia dell'impiego e della manutenzione dei misuratori di velocità avrebbe una propria disciplina - specifica rispetto alle norme che regolamentano gli altri apparecchi di misura - contenuta nel Dm Lavori pubblici 29 ottobre 1997.
Ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, «gli organi di Polizia stradale interessati all'uso delle apparecchiature per l'accertamento e l'osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a (...) rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d'uso», che prevedono di norma la necessità di una verifica iniziale e periodica. Gli strumenti di misura della velocità utilizzati in modo completamente automatico, cioè in assenza di un operatore di polizia stradale, devono essere oggetto di verifica iniziale e periodica (di solito un anno), che può essere compiuta da un centro di taratura accreditato presso il Snt, ovvero dallo stesso costruttore abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme Iso 9001:2000 e seguenti - non si tratta, peraltro, di un obbligo di taratura in senso stretto, ma di verifica metrologica della funzionalità del dispositivo. Per le apparecchiature destinate, invece, a essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore, non sempre i costruttori hanno previsto una verifica periodica di funzionalità, essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento - in tal senso, si è espressa di recente la direttiva del ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/9363/13/144/5/20/5, del 13/12/2013, in recepimento della direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto nell'eccesso di velocità sulle strade (direttiva Maroni), del 14/8/2009.

La pronuncia n. 113 della Consulta - La Corte costituzionale, precisato che le censure rivolte all'articolo del Cds debbano intendersi riferite al solo comma 6, affronta il merito della questione.
I primi tre profili di censura risultano tout court inammissibili, rispettivamente, per genericità della motivazione, mancata individuazione della norma di legge (nessuna disposizione della legge 273/1991 prevede l'obbligo di revisione periodica della taratura), non vincolatività della normativa Uni En 30012, in assenza di leggi o regolamenti di recepimento.
Il quarto profilo, invece, supera il vaglio di ammissibilità.
Malgrado l'incontrovertibile orientamento secondo cui «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali» (ex multis, sentenza 356/96) e conseguentemente, di fronte ad alternative ermeneutiche debba essere privilegiata quella che il giudice ritiene conforme a Costituzione, nel caso di specie, l'interpretazione, della cui legittimità dubita il rimettente, corrisponde al consolidato orientamento della Corte di cassazione, già in essere prima del precedente scrutinio di costituzionalità (ex plurimis, Cassazione 5 giugno 1999 n. 5542 e 22 giugno 2001 n. 8515) e, successivamente, ribadito dalle citate sentenze del giudice nomofilattico.
Sebbene, in Italia, non esista il principio (proprio dei sistemi di common law) dello stare decisis, di talché il giudice non è obbligato a conformarsi agli orientamenti della Suprema corte, quando le posizioni diventano talmente consolidate, da acquisire i connotati di diritto vivente, difficilmente modificabile senza l'intervento legislativo, la norma, come interpretata dalla giurisprudenza, può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità.
La Corte, premesso che, né la norma, né la giurisprudenza di legittimità, operano alcuna distinzione - peraltro, irragionevole - tra le rilevazioni automatiche e quelle realizzate attraverso operatori, ritiene fondata la questione sollevata in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 45 del Cds, infatti, collide con il principio di razionalità, nel senso di razionalità pratica, stante il fatto che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni di caratteristiche e di misurazioni dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione; di talché l'esonero da verifiche periodiche, o successive a eventi di manutenzione, appare intrinsecamente irragionevole considerato, peraltro, che i fenomeni di obsolescenza e deterioramento risultano in grado di pregiudicare anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

La norma citata collide, anche, con il principio di razionalità, nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, visto che l'uso delle apparecchiature di misurazione risulta strettamente collegato al valore probatorio delle risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità, previsto dall'articolo 142, comma 6, del codice della strada.

Se è vero, osserva la Consulta, che tale ultima disposizione, al fine di dare effettività ai meccanismi repressivi delle infrazioni ai limiti di velocità, realizza un bilanciamento tra l'interesse pubblico della tutela della sicurezza stradale (sicurezza della circolazione, garanzia dell'ordine pubblico, preservazione dell'integrità fisica degli individui e conservazione dei beni) e l'interesse privato di garantire le situazioni soggettive dei conducenti (certezza dei rapporti giuridici e diritto di difesa), che risulta compresso per effetto della parziale inversione dell'onere della prova - spetta al ricorrente dimostrare l'eventuale cattivo funzionamento dell'apparecchiatura - tale limitazione può trovare ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che conservano le misurazioni, grazie all'omologazione e alla taratura dell'autovelox.

Conclusioni - In conclusione, la prescrizione dell'articolo 45 del Cds, laddove, secondo il diritto vivente, consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare taratura e verifica, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. Per questo, deve essere dichiarata incostituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Corte costituzionale – Sentenza 18 giugno 2015 n. 113

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