Sottolinea il Tribunale di Frosinone (sentenza 16 luglio 2026 n. 504) come, ogni volta che l’opponente (a sanzione amministrativa per violazioni di norme del Codice della Strada – D.Lgs. n. 285/1992) contesti l’affidabilità dell’autovelox (rectius, di qualunque apparecchiatura impiegata nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità) il Giudice deve procedere ad accertare che la P.A. abbia realmente effettuato le verifiche di funzionalità e taratura.

Invero, dalla cornice normativa nazionale e comunitaria, può desumersi l’obbligo, posto a carico della P.A., di effettuare la revisione nonché la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione: nozione, questa, da ritenersi comprensiva di tutte le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità.

Affidabilità dell’apparecchio

In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, spetta all’amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultimo fede privilegiata.

È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e di conformità sia le certificazioni di taratura periodica.

L’onere probatorio

In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria.

Già la circolare del Ministero dell’interno 26 giugno 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), aveva prescritto la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità.

In particolare tale verifica doveva essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della L. n. 99/2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.

Le verifiche di taratura

Solo successivamente, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che “Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento”.

Da ultimo si rilevava come il cd. “decreto autovelox” dell’8 giugno 2026 (pubblicato in G.U. n. 159 dell’11 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo) – che ha abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ad eccezione del Capo 7 dell’allegato e delle disposizioni relative alle tarature periodiche – abbia confermato che la procedura di preventiva approvazione ministeriale dei dispositivi operanti il controllo circa il superamento dei limiti di velocità non è equipollente alla procedura di omologazione ministeriale.

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