Civile

Autovelox, segnalazione da ripetere anche dopo l'intersezioni con strade secondarie più lente

Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 25544/2023, respingendo il ricorso di una Unione di comuni contro la decisione del Giudice di Pace di Ferrara

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di Francesco Machina Grifeo

La regola che prevede l'obbligo di posizionare l'autovelox ad una distanza non inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita non ammette deroghe. Essa, dunque, si applica anche al caso in cui ci si trovi di fronte ad un secondo cartello installato per informare gli automobilisti provenienti da una strada laterale in cui il limite di velocità era inferiore a quello della strada di destinazione. Lo ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 25544/2023, respingendo il ricorso di una Unione di comuni contro la decisione del Giudice di Pace di Ferrara che aveva accolto l'opposizione di un automobilista contro il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 co. 9 CdS per eccesso di velocità rispetto al limite di 70 Km/h, con sanzione di circa € 550 e decurtazione di sei punti sulla patente di guida.

Il ricorrente aveva fatto valere l'omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale di limite di velocità e l'autovelox (art. 25 co. 2 l. 120/2010 e capo 7.6 allegato al d.m. 282/2017).

L'amministrazione nel ricorso lamenta, tra l'altro, la mancatala mancata disapplicazione del decreto ministeriale in quanto irragionevole. Questo il ragionamento: secondo l'art. 25 co. 2 L. 120/2010 «fuori dei centri abitati [gli autovelox] non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità». La ratio è quella di consentire all'utente di avere a disposizione uno spazio ragionevole per diminuire la velocità. Ed allora, prosegue l'Unione, tale ragione giustificatrice "delimita l'ambito di applicazione del limite minimo di distanza alle ipotesi in cui vi è un segnale che imponga di abbassare il limite di velocità (per la prima volta) e non di un segnale che ripeta (in modo inalterato) il limite precedente". Tuttavia, aggiunge, il capo 7.6 allegato al Dm 282/2017 dispone: «Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento». Per l'Unione dei comuni ricorrente siamo davanti ad una disposizione irragionevole ex art. 3 Cost. "poiché equipara il caso dell'intersezione di strada ove il limite di velocità è minore (come nel caso di specie in cui si allega che la strada dalla quale è provenuto il privato incontri il limite di velocità di 50 km orari) con il caso di intersezione di strada ove il limite di velocità è maggiore".

Una lettura bocciata dalla Seconda sezione civile secondo la quale l'argomento è di "insostenibile fragilità" e si può rovesciare "argomentando con pari persuasività che il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto (di superare quella velocità), segnala in ogni caso un'imposizione, indipendentemente dall'esistenza di un precedente limite e dall'entità di tale limite". Inoltre, il decreto ministeriale si informa "a un'esigenza di uniformità semplificante che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex art. 3 Cost". Infine, ove mai tali rilievi potessero trovare ingresso con effetto di disapplicazione, "il privato sarebbe assoggettato a una sanzione amministrativa in forza di un parametro normativo concretizzatosi nell'occasione del giudizio e non già prima della commissione della violazione".

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