La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, rigetta tutti i motivi di ricorso di un’automobilista multata a Pescara e consolida un quadro di riferimento per Comuni, prefetti e difensori in materia di rilevazione elettronica della velocità.
Tre gradi di giudizio per due verbali
La vicenda processuale origina da due verbali elevati nell’aprile 2021 verso una automobilista che aveva circolato su un tratto urbano della città di Pescara. Le infrazioni erano state accertate tramite il dispositivo di rilevazione a distanza denominato Velocar Red&Speed Evo, per violazione degli articoli 142, commi 2, 6 e 7, del codice della strada, relativi al superamento dei limiti di velocità. In primo grado il Giudice di Pace aveva annullato le sanzioni ritenendo decisiva l’assenza di omologazione del dispositivo di rilevamento, distinguendo in tal modo, in maniera che la Cassazione avrebbe poi giudicato non corretta, tra omologazione e approvazione ministeriale dell’apparecchio. Il Comune di Pescara aveva quindi interposto appello, accolto dal Tribunale con sentenza depositata nel novembre 2022. Il giudice di secondo grado aveva riformato la pronuncia di prime cure sostenendo la sufficienza della mera approvazione del dispositivo, senza necessità di provarne l’omologazione. L’automobilista ha dunque proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di censura. La II Sezione Civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Questione della taratura
I primi due motivi di ricorso afferiscono alla validità delle rilevazioni effettuate da un apparecchio che, secondo la tesi difensiva sostenuta dalla ricorrente, non era stato omologato ovvero, in subordine, aveva oltrepassato la deadline annuale dall’ultima verifica di funzionamento. La Corte opera un richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 113/2015, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, Codice della Strada, nella parte in cui non prevedeva verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità. In applicazione di tali indicazioni, la giurisprudenza di legittimità aveva elaborato il principio per cui, in presenza di contestazione in merito all’affidabilità dello strumento, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l’autovelox sia stato sottoposto alle verifiche necessarie (ex multis, Cass. n. 8694/2022). La Cassazione conferma il principio secondo cui le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, a prescindere dalle loro modalità operative (automatiche, con operatore presente, tramite sistemi di autodiagnosi) e in presenza di contestazione spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva sia dell’iniziale omologazione che della periodica taratura del dispositivo (ex multis, Cass. n. 14597/2021). Su questo punto la Corte corregge parzialmente la motivazione del Tribunale, richiamando l’orientamento secondo cui, in presenza di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, l’Amministrazione deve fornire prova del corretto funzionamento dello strumento. Nel caso concreto, tale onere è stato ritenuto assolto mediante la produzione del certificato di verifica periodica di funzionamento. Il certificato di verifica periodica di funzionamento dell’apparecchio risultava prodotto già nel giudizio di primo grado e attestava l’ultima verifica alla data del 21 dicembre 2020. Poiché i verbali erano stati elevati il 10 e il 12 aprile 2021, alla data delle contestazioni non era ancora decorso l’anno dall’ultima verifica di corretto funzionamento dell’apparato. Ambedue i motivi vengono, quindi, dichiarati infondati. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 del Codice della Strada, sollevata col secondo motivo, la Corte la dichiara inammissibile in quanto già scrutinata e risolta dalla Corte Costituzionale con la succitata sentenza del 2015.
Discrezionalità prefettizia, insindacabile nel merito
Col terzo motivo la ricorrente aveva contestato che il tratto stradale sul quale erano state rilevate le infrazioni non presentasse le caratteristiche minime per essere qualificato come strada urbana di scorrimento, malgrado la relativa inclusione tra i tratti autorizzati al rilevamento a distanza con decreto prefettizio n. 67900/2020. La Cassazione rigetta anche questa censura richiamando un trend consolidato: l’art. 4 del D.L. n. 121/2002, nel demandare al Prefetto l’individuazione delle strade nelle quali non è possibile il fermo del veicolo per la contestazione immediata delle infrazioni, subordina detto provvedimento a valutazioni non soltanto tecniche, bensì pure discrezionali che, in quanto attinenti al merito dell’attività amministrativa, non risultano sindacabili dall’autorità giudiziaria (ordinaria o amministrativa) se non nei soli limiti dell’accertamento dei vizi di legittimità (Cass. n. 27401/2022). L’unico argomento concretamente speso dalla ricorrente era relativo alla lunghezza del tratto, pari a 2,4 chilometri, ritenuta incompatibile con l’omogeneità delle caratteristiche di pericolosità. La Corte smonta questo ragionamento su due piani distinti. Sul piano logico, lo qualifica come generico, ipotetico e sganciato dai connotati reali del tratto viario. Sul piano normativo, rammenta che la definizione di strada urbana di scorrimento, di cui all’art. 2, comma 3, lettera D), Codice della Strada, si fonda su caratteristiche strutturali (quali carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, almeno due corsie di marcia per ciascuna, eventuale corsia per i mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra, marciapiedi, intersezioni a raso semaforizzate, aree di sosta esterne alla carreggiata con immissioni e uscite concentrate) e non ha nulla a che vedere con la lunghezza del tratto. La ricorrente, peraltro, non aveva dimostrato che nel caso specifico caratteristiche strutturali siffatte difettassero.
Segnaletica e principio di autosufficienza del ricorso
I due motivi residui, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardavano la presunta inadeguatezza della segnaletica stradale apposta a protezione della postazione di rilevamento a distanza, in asserita violazione dell’art. 142, comma 6-bis, Codice della Strada. La ricorrente lamentava la presenza di “poche segnalazioni” non ripetute agli accessi laterali e richiamava un video, che sarebbe stato prodotto nel giudizio di primo grado, dal quale emergerebbe che il viale interessato risulta alberato, con conseguente impossibilità per l’utente della strada di percepire la presenza della postazione. La Cassazione dichiara ambedue i motivi inammissibili per difetto di specificità, applicando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ai sensi dell’art. 366, comma I, n. 6, c.p.c., il ricorrente è gravato da un onere duplice: non soltanto richiamare il documento di cui lamenta l’omesso esame, bensì pure riprodurlo nel ricorso e indicare con precisione il momento processuale in cui lo stesso è stato prodotto nel giudizio di merito, con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo e alla documentazione pervenuta alla Corte (ex multis, Cass. n. 18679/2017). Nella fattispecie, né la riproduzione del video né l’indicazione del momento processuale della sua produzione erano stati soddisfatti. La censura difettava, quindi, del grado di specificità richiesto, rendendo impossibile alla Corte qualsiasi verifica sul punto.
Ricorso rigettato, condanna alle spese
La Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna l’automobilista al pagamento delle spese del giudizio di legittimità: euro 550, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA, cassa avvocati e accessori di legge. Viene inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Cosa cambia per Comuni e automobilisti
L’ordinanza n. 7374/2026 non introduce principi inediti, ma li consolida e li applica a una fattispecie concreta che presenta tutti i nodi critici tipici del contenzioso sugli autovelox. Il suo valore sistematico si articola su tre livelli. Sul piano probatorio, il dictum della Corte è inequivoco: l’Amministrazione deve essere in grado di produrre in giudizio la documentazione attestante le verifiche periodiche di taratura. La sola approvazione ministeriale non è sufficiente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, ma la produzione del certificato di verifica entro l’anno precedente alle rilevazioni esaurisce l’onere probatorio richiesto. Per i Comuni, questo significa che l’archivio documentale relativo agli autovelox deve essere tenuto in ordine e prontamente disponibile per ogni eventuale contenzioso. Sul piano amministrativo, la conferma dell’insindacabilità nel merito del decreto prefettizio rafforza la posizione dei Comuni nella fase preprocessuale: una volta ottenuto il provvedimento del Prefetto, la scelta del tratto stradale non è attaccabile in giudizio salvo la dimostrazione di specifici vizi di legittimità, che devono essere allegati e provati dall’opponente con elementi concreti, non con ragionamenti ipotetici. Sul piano processuale, infine, l’applicazione rigorosa del principio di autosufficienza rappresenta un monito per i difensori: ogni documento su cui si fonda una censura deve essere non soltanto richiamato bensì integralmente riprodotto nel ricorso per cassazione, con indicazione precisa del momento e delle modalità della sua produzione nel giudizio di merito. La mancata osservanza di questo onere, come dimostra il caso della segnaletica, comporta l’inammissibilità della censura, a prescindere dalla sua potenziale fondatezza nel merito.

