Il forte contrasto giurisprudenziale registratosi all'indomani dell'introduzione del meccanismo della mediazione obbligatoria (ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010) circa l'individuazione della parte processuale a cui attribuire il relativo onere di attivazione, sembrava aver trovato una sua definitiva soluzione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020 .
E' noto che un primo filone di sentenze aveva ritenuto di porre a carico della parte opposta, titolare del decreto ingiuntivo ed attrice sostanziale, l'onere di introdurre la mediazione. Un secondo filone, valorizzato dal precedente di Cassazione n. 24629 del 2015 , considerava invece onerata la parte opposta, in quanto soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione veicolato tramite l'opposizione.
La questione era stata appianata dalle Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020, che hanno messo a punto il principio per il quale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, esaurita la fase di discussione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria deve essere posto in capo alla parte opposta, vale a dire al soggetto creditore, titolare del decreto ingiuntivo.
Difatti, secondo le Sezioni Unite, non vi sarebbe dubbio, dall'esame ermeneutico dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, che l'obbligo di attivare la procedura di mediazione ricada su chi intenda esercitare in giudizio un'azione, e vale a dire la parte attrice, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va attribuita al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale. Con la conseguenza, determinante, che alla mancata attivazione della mediazione consegue oltre all'estinzione del procedimento di opposizione anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Questo autorevole principio è stato già rimesso in discussione dalla giurisprudenza di merito: la recente sentenza n. 15264 del 23.03.2021 del Tribunale di Firenze si è discostata dalla posizione autorevole delle Sezioni Unite – invero intervenuta nel corso del procedimento fiorentino dopo lo spirare del termine assegnato all'opponente per l'attivazione dell'istituto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 - sostenendo che sarebbe del tutto ingiusto, e contrario all'obiettivo deflattivo della mediazione, imporre ad un soggetto già in possesso del decreto ingiuntivo, che si consolida con l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione e che può giustamente ritenersi non interessata alla prosecuzione del giudizio, di attivarsi per la mediazione, permettendo così al debitore di beneficiare di meccanismi dilatori che sono invece contrari all'ordinamento di diritto, e preannunciando di fatto una nuova azione processuale da parte del creditore.
L'arresto del Tribunale di Firenze torna a valorizzare la sentenza della Cassazione n. 24629 del 2015 e prova a riaprire un dibattito che sembrava ricomposto, ma evidentemente non è ancora sopito.
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*A cura dell'Avv. Stefano Monaco, partner Studio Legale Monaco

