La notifica di un avviso di addebito da un indirizzo PEC istituzionale ma non presente nei pubblici registri non è nulla se ha comunque consentito al destinatario di individuare con certezza la provenienza e l’oggetto dell’atto ed esercitare così il proprio diritto di difesa. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4703 del 2 marzo, rigettando il ricorso di una imprenditrice.
L’Inps aveva notificato alla ricorrente un avviso di addebito per circa 154 mila euro di contributi IVS omessi (anni 2009–2012). La contribuente ha proposto opposizione ma il Tribunale di Foggia l’ha dichiarata inammissibile per tardività rispetto alla notifica via PEC dell’atto. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione. Da qui il ricorso in Cassazione.
La Sezione lavoro ribadisce che “la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ‘internet’, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto”. La regola più stringente prevista dall’art. 3-bis, co. 1, della L. n. 53/1994, infatti, vale solo per le notifiche eseguite dagli avvocati.
In ogni caso, una “maggiore rigidità formale” in tema di notifiche digitali – spiega la Corte - è richiesta “per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Con specifico riferimento all’agente della riscossione, la Suprema corte ha precisato che: “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ‘ex se’ la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 15710/25).
E tornando al caso concreto, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l’eventuale pregiudizio subito a causa della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro. Né, conclude la Corte sul punto, si può ritenere tale, l’ipotetico rischio di incorrere in un cd. “malware”.
È poi inammissibile il secondo motivo di ricorso perché contrasta l’accertamento della Corte d’appello, “sul buon esito dell’invio della PEC e sulla conoscenza dell’atto impositivo”, che è una questione di competenza esclusiva del giudice del merito, “non censurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella specie, non deducibile, in presenza di una doppia decisione conforme”.

