Affinché l’assicurato che omette o ritarda l’avviso del sinistro alla sua compagnia (adempimento obbligatorio in base all’articolo 1913 del Codice civile) decada dall’indennizzo non basta che il suo comportamento sia doloso e volontario in senso generico, ma occorre che sia anche sostenuto dal fine specifico di ingannare l’assicuratore a vantaggio proprio o di altri. Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 20447 del 17 giugno scorso, ha inaugurato una nuova interpretazione, più favorevole...

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