Con la sentenza n. 15831/2026 la Cassazione civile decidendo in materia di compensi professionali degli avvocati per attività stragiudiziale ha dettato i seguenti principi di diritto con cui ha affermato:
- i minimi tariffari previsti dal Dm 127/2004 e dalle tabelle allegate per l’attività stragiudiziale posta in essere dagli avvocati non possono essere derogati per il solo mancato compimento dell’affare, non potendo una tale conclusione essere tratta dall’articolo 6 del Dm, che anzi prevede anche in tal caso la remunerazione dell’attività effettivamente prestata;
- i minimi tariffari previsti dal Dm 127/2004 per l’attività stragiudiziale possono essere derogati solo nel ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 9 dello stesso provvedimento, e cioè la manifesta sproporzione del compenso rispetto alla prestazione, supportata da adeguata motivazione, e il conforme parere del competente Consiglio dell’ordine.
Dovuto il compenso se la prestazione è effettiva
In sintesi va quindi detto che non è derogabile l’importo minimo del compenso professionale individuato dalle relative tariffe per l’attività stragiudiziale degli avvocati solo perché l’affare non è stato concluso: anche in questo caso resta dovuto il compenso per l’attività effettivamente svolta.
Va però chiarito che la deroga ai minimi è invece ammessa soltanto nel caso in cui emerga una manifesta sproporzione tra attività effettivamente svolta nel caso concreto e onorario formalmente dovuto.
Nel caso deciso con l’accoglimento del ricorso dell’avvocato ricorrente la Corte di cassazione - ai fini di precisare il perimetro del giudizio cui deve attenersi il giudice del rinvio - ha dettato lo specifico perimetro utile a soppesare il valore della prestazione concretamente prestata dal professionista in sede extragiudiziale per una compravendita immobiliare, poi non conclusasi per il ripensamento dell’acquirente. Spiega la Cassazione nel bocciare il ragionamento del giudice di merito che la conclusione del contratto di compravendita sarebbe irrilevante, dato che non risulterebbe affatto dalla tariffa - quanto affermato dalla Corte di merito - in ordine alla necessità di un onorario più basso ove l’affare non sia portato a termine e dato che nel caso di specie la conclusione della compravendita non seguì per fatto indipendente dal legale, bensì per ripensamento del cliente.
Infine, nel caso specifico, a seguito della desistenza del ricorrente in sede fallimentare conclusasi con una transazione tra le parti la Cassazione accoglie anche il motivo di ricorso sulle voci realmente coperte dalla somma ottenuta dall’avvocato, in quanto versata in base a diversi rapporti intercorsi tra le parti. E sul punto la Corte detta l’ultimo principio di diritto per la soluzione della controversia da parte del giudice del rinvio: - l’interpretazione degli atti negoziali è tipico accertamento devoluto al giudice del merito, ma deve essere individuabile chiaramente il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l’opera interpretativa con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1362 e seguenti del Codice civile, in modo da permettere la verifica dell’assolvimento del dovere d’interpretazione secondo i canoni legali.

