Civile

Avvocati, compenso in base alle tariffe se non è provato il monte orario pattuito

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di Paola Rossi

Il giudice - in materia di compensi professionali dovuti per attività giudiziale e stragiudiziale - non può escludere l’applicazione della tariffe professionali per quantificare la somma dovuta in ragione del fatto che tra cliente e studio legale sia intercorsa espressa pattuizione e in giudizio non sia stata fornita prova del quantum. La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 3492/2024 - ha, invece dato ragione al ricorrente dove affermava che l’onerosità del contratto d’opera prescindeva dall’intervenuta pattuizione del compenso, Di conseguenza riteneva il ricorrente che la propria domanda giudiziale per ottenere il pagamento del compenso non pagato non poteva essere rigettata a causa del ritenuto mancato raggiungimento della prova sul quantum.

Il giudice - secondo il ricorrente - era tenuto a determinare il compenso con criterio equitativo, indipendentemente dalla specifica richiesta del professionista e dalla carenza delle risultanze processuali, non essendo contestato l’avvenuto espletamento dell’incarico giudiziale e stragiudiziale.

La Cassazione accoglie il ricorso anche in base ai precedenti delle sezioni Unite civili che - in tema di compensi professionali - ha indicato nell’articolo 2233 del Codice civile la pietra angolare della soluzione del problema per stabilire il compenso dovuto. In base alla norma codicistica, il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto tra le parti (e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi) va determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

La regola crea quindi una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso: in primo luogo, l’intervenuta pattuizione (scritta, a pena di nullità, nel caso degli avvocati) fra professionista e cliente. In mancanza di tale convenzione tra le parti il giudice si riferirà in primis alle tariffe e agli usi (su cui la stessa sentenza dubita dell’attuale vigenza) e, infine, con propria determinazione, previo parere dell'associazione professionale.

Fuori discussione è quindi la preminenza della convenzione scritta tra cliente e avvocato. Ma, in caso di mancata dimostrazione del monte orario occorso per lo svolgimento dell’incarico, il parametro pattizio non è utilizzabile ma non incide sull’an del credito e il giudice avrà il potere di ricorrere ai criteri residuali.

Per cui i giudici di merito hanno errato allorché hanno ritenuto che il compenso potesse essere quantificato esclusivamente sulla base delle tariffe orarie e omesso di liquidare gli onorari.

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