Nella transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo, salvo diverso accordo col cliente. Per cui, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di tale accordo ex art. 2233 c.c., richieda al proprio assistito un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito dalla compagnia. Questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 230/2025, pubblicata il 6 gennaio sul sito del Codice deontologico.

La vicenda

Il CNF è stato chiamato a esprimersi sul ricorso proposto da un avvocato del Foro di Isernia avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Campobasso che gli aveva inflitto la sanzione della sospensione per un anno e otto mesi.

La vicenda trae origine da una segnalazione relativa all’attività svolta dal professionista nell’assistenza di un soggetto rimasto vittima di un sinistro stradale e dei suoi familiari. All’esito di un procedimento penale, del successivo giudizio civile e di una negoziazione assistita, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice.

L’accordo prevedeva la corresponsione, a titolo di risarcimento, di somme rilevanti in favore dei danneggiati e, per quanto qui interessa, il pagamento di euro 103.000,00 per spese legali. Nell’atto di quietanza si precisava che “Gli onorari legali liquidati sono riferiti all’intera opera professionale prestata per il leso e i suoi familiari”.

Nonostante ciò, il professionista richiedeva ai propri assistiti ulteriori compensi, promuovendo anche azioni giudiziali per ottenerne il pagamento.

Aperto il provvedimento disciplinare, il Consiglio Distrettuale di Disciplina contestava all’avvocato, tra l’altro la violazione degli artt. 9 e 29, comma 4, del Codice deontologico forense, per aver richiesto compensi ulteriori rispetto a quelli già percepiti dall’assicurazione, ritenuti manifestamente sproporzionati; la violazione dell’art. 11, comma 2, CDF, per lesione del rapporto fiduciario con il cliente; oltre alla violazione dell’art. 36 CDF, per aver svolto attività professionale in costanza di sospensione disciplinare.

Il CDD riteneva integrati gli illeciti e applicava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per un anno e otto mesi, valorizzando anche precedenti disciplinari.

Il ricorso al CNF

Nel ricorso al CNF, l’avvocato articolava undici motivi di impugnazione.

In particolare, sosteneva: la legittimità della richiesta di ulteriori compensi, richiamando i criteri del D.M. 55/2014 e la distinzione tra rapporto processuale e rapporto contrattuale con il cliente ex art. 2233 cod. civ.; la possibilità di pattuire compensi diversi rispetto a quelli liquidati dalla compagnia assicuratrice; l’esistenza di un accordo scritto sui compensi; l’assenza di attività professionale vietata durante il periodo di sospensione.

Chiedeva inoltre l’annullamento della decisione per asserita violazione del diritto di difesa.

La decisione del CNF

Il CNF ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo infondate le censure dell’incolpato.

Dopo aver ricostruito la cronologia dei rapporti tra il professionista e i clienti, il Consiglio ha valorizzato in modo decisivo il contenuto dell’accordo transattivo, sottoscritto anche dall’avvocato, nel quale si stabiliva che il pagamento delle spese legali da parte dell’assicurazione copriva l’intera opera professionale prestata.

“In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di (specifico) accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice” afferma testualmente il CNF.

Secondo il CNF, nel caso concreto, l’asserito accordo scritto sulla determinazione dei compensi non conteneva in verità alcuna specifica quantificazione e risultava comunque superato dall’accordo transattivo sottoscritto successivamente tra la compagnia assicuratrice, le parti e il ricorrente.

Per cui, il comportamento dell’avvocato, che aveva richiesto somme ulteriori ai propri assistiti nonostante l’accordo e in assenza di un diverso patto scritto specifico, integra le violazioni deontologiche contestate.

Quanto alla misura della sanzione, il CNF ha ritenuto eccessivo il peso attribuito alla recidiva, pur riconoscendo la presenza di precedenti disciplinari. Valutato complessivamente il comportamento dell’incolpato e la gravità dei fatti, il Consiglio ha parzialmente accolto il ricorso limitatamente alla quantificazione della sanzione, rimodulandola nella sospensione dall’esercizio della professione forense per un anno.

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