Il Ministero della giustizia con la circolare 28 gennaio 2021 ha chiarito che le copie esecutive si devono considerare esenti dal versamento dei diritti di copia per tutto il periodo dell'emergenza dettata dalla pandemia. Stato di emergenza ora prorogato dal Dl 2/2021 fino al 30 aprile. Il ministero ha precisato inoltre che, al contrario, «le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA».
Il chiarimento si è reso necessario per le continue richieste di istruzioni da parte degli uffici giudiziari. La norma che ha previsto che il cancelliere possa rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica, è il comma 9-bis dell'articolo 23 del Dl 137/2020 convertito dalla legge 176/2020 (il cosiddetto decreto Ristori).
La disposizione precisa che: a) la copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula;b) il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere, e sostituisce anche il sigillo della cancelleria ; c) il difensore (o il dipendente di cui si avvale la Pa) può estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Tale copia, munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale.

Riproduzione riservata Ⓒ