L’Aula del Senato ha approvato ieri la fiducia al Dl fiscale nel testo modificato dalla commissione Finanze. Il sì costituisce il disco verde di Palazzo Madama al provvedimento che passa all’esame della Camera per essere convertito in legge entro il 26 maggio. La novità principale per i legali è l’introduzione di una soglia minima di 5mila euro di debiti fiscali per far scattare il meccanismo di compensazione forzosa dei compensi.
Il testo approvato, infatti, contiene una revisione della legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) che aveva introdotto nell’articolo 48bis del Dpr 602/1973 il comma 1-ter che prevede, a decorrere dal 15 giugno 2026, un regime speciale di verifica di eventuali morosità dei professionisti - di qualunque ammontare – verso la Pa in grado di bloccarne i pagamenti. Una regola che si applica anche ai compensi per gratuito patrocinio.
La previsione è stata più volte stigmatizzata dall’avvocatura. Per le Camere civili, il professionista “rischia di vedersi sottrarre, in tutto o in parte, il compenso maturato per attività già svolte, spesso dopo anni di attesa, sulla base di posizioni debitorie che possono risultare non definitive, contestate, prescritte, sospese, rateizzate o comunque meritevoli di verifica”. Ancora più grave il blocco dei compensi per il gratuito patrocinio: “In tali casi l’avvocato svolge una funzione essenziale per rendere effettivo il diritto di difesa dei cittadini non abbienti e, quasi sempre, riceve il pagamento dallo Stato solo dopo anni dall’attività prestata. È dunque irragionevole che proprio quei compensi, già tardivamente corrisposti, possano essere assoggettati ad un meccanismo esattivo speciale, automatico e più gravoso rispetto a quello previsto per la generalità dei contribuenti”.
Il testo approvato dispone che le parole: “di qualunque ammontare” vengano sostituite dalle seguenti: “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”. Dopo l’articolo 2 del Dl è infatti inserito il seguente: «Art. 2-bis. – (Modifica all’articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) – 1. All’articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di qualunque ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro” ».
Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio: “L’approvazione dell’emendamento al dl fiscale che allenta la stretta sui pagamenti dei professionisti da parte della Pa, facendola scattare soltanto in presenza di debiti scaduti di almeno 5000 euro, è un passo avanti che va nella direzione da noi indicata in questi mesi, ma che non risolve del tutto le criticità della norma.” In base alla modifica, spiega, l’obbligo di compensazione del compenso dovuto con eventuali debiti iscritti a ruolo scatta solo se il professionista è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento “per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro”, e non più per “qualunque ammontare”.
“In questi mesi – ricorda de Nuccio - abbiamo più volte chiesto l’abrogazione di una norma discriminatoria. Si introduce, infatti, una palese disparità di trattamento tra i professionisti e gli altri creditori della Pa, come, ad esempio, le imprese e i dipendenti pubblici, nei confronti dei quali non è previsto un simile meccanismo di compensazione forzosa. Diversamente dalla disciplina previgente, ora non è più prevista una sospensione del pagamento in favore del professionista, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta e contestuale versamento all'Agente della riscossione della quota corrispondente all’inadempienza accertata, con corresponsione al professionista dell’eventuale parte residua”.
Per il Presidente di Confprofessioni, Marco Natali «L’approvazione dell’emendamento rappresenta un atto di ragionevolezza che accoglie le incessanti istanze di Confprofessioni». «La previsione originaria, che disponeva il blocco dei pagamenti e la compensazione coatta per debiti iscritti a ruolo di qualunque ammontare, appariva sproporzionata e penalizzante per migliaia di lavoratori autonomi», continua Natali. «Il meccanismo rischiava di sottrarre ai professionisti la liquidità necessaria al proprio sostentamento anche per pendenze minime o non ancora definitive».

