Avvocati e ingegneri, scatta l’incompatibilità. Questo quanto ribadito dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 1/2026 pubblicato il 7 aprile sul sito del Codice deontologico in risposta ad apposito quesito del COA di Siracusa.

 

Il quesito

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, in particolare, ha sottoposto al Consiglio Nazionale Forense un quesito volto a chiarire la sussistenza di un’eventuale incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e quella all’albo degli ingegneri.

Il caso riguarda un professionista già iscritto all’ordine degli ingegneri che, successivamente, a partire dal 1990, ha ottenuto anche l’iscrizione all’albo forense.

 

La risposta del CNF

Con il parere n. 1/2026, il CNF ha fornito una risposta in linea con un orientamento ormai consolidato, ribadendo l’incompatibilità tra le due iscrizioni.

Il Consiglio ha richiamato espressamente quanto già affermato in precedenti decisioni, tra cui il parere n. 36/2025 e il precedente parere n. 68/2021, confermando la preclusione alla contemporanea iscrizione in albi diversi da quelli espressamente consentiti.

 

Il quadro normativo

In definitiva, nel rendere la risposta al quesito, il CNF ha affermato che “come espressamente previsto dall’articolo 18, lettera a) della legge n. 247/12 e ribadito dalla Cassazione, SS.UU., sent. n. 26996/2016 è consentita unicamente la contemporanea iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro”.

Al di fuori di tali ipotesi tassativamente previste dalla legge, pertanto, “resta preclusa all’avvocato la possibilità di contemporanea iscrizione in altri Albi”.

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