L’avvocato di un ente locale non può assumere incarichi dirigenziali gestionali incompatibili con l'autonomia della funzione forense. Lo hanno ribadito le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 18129/2026, confermando la sanzione disciplinare dell’avvertimento nei confronti di un legale del comune dell’Aquila che, nel 2011, aveva assunto l’incarico di dirigente del settore personale e risorse umane. La Corte ha inoltre escluso la prescrizione dell’illecito, riaffermando i principi applicabili ai procedimenti disciplinari anteriori alla riforma forense del 2012.
Secondo il Consiglio nazionale forense l’assunzione dell’incarico dirigenziale, sia pure a titolo gratuito e per brevi periodi, a seguito della “contingente situazione” successiva al sisma del 2009, violava il “requisito dell’indipendenza nello svolgimento della professione forense”. Mentre, il “carattere circoscritto della condotta, e il richiamato contesto in cui era stata realizzata, giustificavano la motivata entità lieve della sanzione”.
Contro questa decisione il legale ha proposto ricorso e le S.U., lo hanno respinto. In primis, la Cassazione boccia la richiesta di dichiarare la prescrizione. Il regime più favorevole, introdotto dall’art. 56 della legge n. 247 del 2012, con limite massimo non superabile di sette anni e mezzo, infatti, “non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma”. Una conclusione, prosegue la decisione, compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della C.E.D.U., secondo cui il principio di retroattività della lex mitior concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.
Per gli illeciti disciplinari degli avvocati commessi prima del 2 febbraio 2013, la prescrizione era di cinque anni, senza un termine massimo complessivo; e gli atti propulsivi del procedimento disciplinare interrompevano il termine nella fase davanti al Consiglio distrettuale di disciplina, mentre durante il giudizio davanti al Consiglio nazionale forense l’effetto interruttivo permaneva fino alla definizione del procedimento.
Quanto al merito, la Cassazione ha confermato che l’avvocato, iscritto nell'elenco speciale degli enti pubblici, era soggetto al divieto di esercitare la professione in situazioni di incompatibilità. Tale divieto era previsto sia dal Codice deontologico vigente all’epoca dei fatti sia da quello attuale, con la conseguenza che non trova applicazione il principio del favor rei derivante dalla successione delle norme deontologiche, non essendovi stata alcuna modifica favorevole della disciplina dell’incompatibilità.
In un altro passaggio, la Cassazione afferma che neppure è applicabile, la flessibilità prevista dalla Finanziaria 2016 (art. 1, comma 221, legge n. 208 del 2015), secondo la quale «Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale».
“Non viene cioè in rilievo - spiega la Corte - il rapporto tra questa previsione e quella dell’art. 23, legge n. 247 del 2012, concernente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e incarichi gestori anche dirigenziali nell’ambito di enti locali, posto che, in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, di natura amministrativa, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole, sicché al fatto si applica la disciplina vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso”.

