Per i compensi degli avvocati dipendenti della Pa, l’Irap è sempre a carico dell’amministrazione. L’imposta, dunque, non può mai gravare sui dipendenti, né direttamente né indirettamente. I legali infatti sono lavoratori subordinati, “privi di organizzazione propria”, e il salario accessorio ha comunque “natura retributiva”. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8407 depositata oggi, pur accogliendo, con rinvio, il ricorso della Città metropolitana di Napoli.
Un dirigente avvocato della Provincia aveva agito in giudizio sostenendo che, a partire dal 2011, l’ente avesse effettuato una trattenuta IRAP sui compensi incentivanti spettanti agli avvocati interni. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte di Appello, ribaltando il giudizio, ha invece condannato l’ente a pagare 30mila euro al dipendente. L’Irap, sosteneva il giudice di secondo grado, è un onere che grava sulla Pa e non sugli avvocati interni, per cui ogni trattenuta a carico dei medesimi è illegittima.
La Città Metropolitana ha proposto ricorso sostenendo di non aver mai effettuato una vera e propria “trattenuta” ma di “aver sempre preventivamente accantonato l’IRAP ‘a monte’ degli stanziamenti destinati ai dipendenti, sì che nessun accollo, neanche indiretto, dell’imposta, era stato operato a carico degli stessi”.
La Cassazione ha accolto il ricorso per difetto di motivazione affermando che i principi, corretti, evocati dalla Corte di appello non erano stati calati nel caso concreto, mancando un accertamento sulle modalità di formazione e gestione delle somme. La Corte del rinvio, dunque, dovrà eseguire gli accertamenti dovute, tenendo fermo il principio per cui “l’onere fiscale non deve gravare neppure indirettamente sul lavoratore”.
Come già affermato dalla Cassazione (n. 10402/2025) gli importi dovuti all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva e spettano al netto dell’Irap che resta a carico della pubblica amministrazione, la quale “non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali”.
La Pa può invece utilizzare, per corrispondere all’Erario l’Irap dovuta, le risorse presenti nel fondo, “per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione fissati dalla normativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, e, ove queste somme non siano sufficienti, ulteriori risorse proprie esterne al fondo”.
L’accantonamento dell’imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria, dunque, è consentito “solo se le risorse complessive superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell’ente”.
Non rileva neppure la necessità di osservare gli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, che l’Amministrazione deve addebitare a sé stessa e ai dipendenti che a essa hanno dato causa.

