Con la sentenza n. 18252/2026 la Cassazione civile ha ribadito che il compenso dell’avvocato è unitario rispetto alle cosiddette fasi di istruttoria e trattazione della causa. E che quindi non è necessario esperire la prova di quali siano state le esatte attività istruttorie svolte dall’avvocato: in quanto il compenso per la fase di trattazione può essere riconosciuto anche in assenza di attività istruttoria in senso stretto, quando concretamente vi siano state attività processuali quali l’esame di provvedimenti del giudice e l’effettuazione degli adempimenti a essi connessi.

Il ricorso rigettato

Il ricorso invece delle parti condannate al pagamento delle spese legali mirava in effetti a contrastare la debenza delle spese legali in quanto l’ostacolo procedurale che aveva determinato lo stop del processo per l’acclarata improcedibilità dell’azione non costituisse il legittimo presupposto per la condanna alle spese e inoltre ne contestava per più punti il calcolo.

I ricorrenti hanno, in sintesi, dedotto che vi è stata errata applicazione dell’articolo 91 del Codice di procedura civile perché - a loro avviso - la Corte di merito aveva errato nel ritenere che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione, vi fosse de plano soccombenza delle parti che avevano proposto l’impugnazione stessa.

In ogni caso, secondo i ricorrenti, la sentenza non ha tenuto conto che, successivamente alla costituzione in giudizio, la parte appellata non ha svolto alcuna attività, procedendo alla liquidazione delle spese anche in relazione alla fase di trattazione e a quella decisoria, in violazione dell’articolo 91 del Cpc. poiché il relativo istituto non ha funzione sanzionatoria o afflittiva, ma reintegrativa di un onere sostenuto con derivazione causale dal processo, sicché, come non vi è condanna alle spese in favore del contumace, così non vi può essere condanna alle spese per fasi processuali non espletate.

La decisione

La Cassazione respinge il ricorso e afferma che i ricorrenti fossero stati correttamente condannati al pagamento delle spese di lite, poiché ai fini della dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c., ciò che rileva è la condotta processuale degli appellanti e, cioè la loro mancata comparizione sia alla prima udienza che alla seconda all’uopo fissata nonostante si fossero costituiti.

La lamentela respinta

Sul punto, al contrario di quanto affermato dalla Cassazione, il ricorso sosteneva che non vi fosse stata soccombenza in quanto la loro inattività processuale derivava dalla intervenuta cassazione della sentenza che era stata l’oggetto dell’impugnazione per revocazione. Ma i giudici di legittimità escludono appunto che la condanna alle spese in tal caso integrasse un’illegittima sorta di sanzione per l’inattività della parte appellante, ossia la sua mancata comparizione in udienza, e che comunque la soccombenza era dovuta alla inutile proposizione dell’impugnazione per revocazione.

Il Dm sulle spese

Con riguardo alle spese per la fase istruttoria del giudizio di revocazione, la Cassazione afferma che va tenuto conto delle specifiche indicazioni dell’articolo 4, comma 5, del Dm 55/2014, dove vengono descritte le quattro fasi del giudizio (fase di studio della controversia, fase di introduzione della causa, fase istruttoria e fase decisionale).

E la norma elenca molteplici attività che sostanziano la fase istruttoria cui corrisponde il relativo compenso, comprese, ad esempio, anche le sole richieste di copie al cancelliere o le notificazioni e l’esame delle relative relate o la verifica delle scritture private in relazione ai casi di contestazione di falso.

Ma soprattutto, fa rilevare la Cassazione, la liquidazione del compenso spettante al difensore in base al disposto del Dm non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma soltanto uno unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per tale fase, a prescindere dal suo concreto svolgimento.

Il caso concreto

E nel caso concreto la fase di trattazione della causa in appello non può ritenersi inesistente avendo comportato l’adozione di due ordinanze della Corte d’appello, comunicate alle parti e oggetto di esame da parte delle stesse, sicché correttamente la relativa fase è stata liquidata.

Lo stesso dicasi per la liquidazione delle spese per la fase decisionale, che anch’essa veniva contestata come inesistente dalle parti ricorrenti.

Infatti, come afferma la Cassazione, in tale fase rientrano anche soltanto la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese richieste di copie al cancelliere, ritiro del fascicolo, iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo. Cioè il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, anche di tutte le attività successive alla decisione.

È pertanto evidente che, nella situazione concreta il compenso per tale fase sia stato correttamente ancorato almeno all’esame della sentenza adottata e al tipo di adempimenti successivi alla pubblicazione di quest’ultima come quelli elencati dalla norma ministeriale.

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