La formazione dell’avvocato non può essere soddisfatta da un aggiornamento in materie giuridiche finalizzato all’insegnamento. È quanto ha affermato il Consiglio nazionale forense con la sentenza n. 186/2026, pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Codice Deontologico, chiarendo che l’aggiornamento comprende anche la “costante cura della preparazione professionale della quale lo studio delle materie giuridiche è senza dubbio parte essenziale ma non esaustiva”. La decisione riguarda il ricorso di un avvocato sanzionato con la sospensione di due mesi dalla professione forense per non aver conseguito crediti formativi in un intero triennio.  

 Il fatto - Il procedimento disciplinare ha avuto origine da una segnalazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine, ricevuta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Trieste. All’avvocato veniva contestato, in particolare, il mancato assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019, durante il quale non aveva conseguito alcun credito formativo, a fronte dei sessanta previsti.

Il CDD riteneva provato l’addebito, applicando la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. L’avvocato presentava quindi ricorso al CNF, chiedendo una riduzione della sanzione fino all’avvertimento.  

A sostegno della propria richiesta, il professionista precisava che l’inerzia della propria condotta in merito alla documentazione delle proprie attività formative poteva rilevare “solo in ordine alla sussistenza dell’illecito deontologico, ma non in ordine alla sua addebitabilità all’avvocato che può trovarsi nell’oggettiva difficoltà di assolvere l’obbligo formativo”.

Sul punto sosteneva “di aver svolto attività di docente di diritto e di averne dato informazione al COA di appartenenza a mezzo pec – e che - tale costante aggiornamento avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte del CdD, quanto meno quale circostanza attenuante”.  

La decisione - Il CNF ha escluso che la formazione dell’avvocato possa in alcun modo essere soddisfatta dall’aggiornamento professionale in materie giuridiche finalizzato all’insegnamento e ha rammentato che la ratio dell’obbligo risiede “in un insieme di esigenze convergenti: garantire al soggetto assistito una prestazione competente e aggiornata, assicurare l’adeguamento costante della difesa alle riforme legislative e giurisprudenziali, preservare il decoro e la dignità della professione e prevenire, per quanto possibile, responsabilità disciplinari e civili connesse a carenze di preparazione”. In quest’ottica, ha aggiunto il Consiglio, “la formazione continua non è un mero adempimento formale ma un dovere sostanziale che dà contenuto concreto ai doveri di diligenza, competenza e lealtà che caratterizzano il rapporto professionale con l’assistito e che sono presidiati, sul piano interno alla categoria, dalle norme deontologiche e, sul piano esterno, dalla responsabilità civile del professionista”.

Sul punto della sanzione, tuttavia, il Cnf ritiene di mitigare la sanzione comminata, perciò accogliendo parzialmente il ricorso, applica la sanzione della censura, considerata più “adeguata alla violazione contestata ed accertata”, in luogo della sospensione dalla professione forense per due mesi.

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