Una crisi ipertensiva non è sufficiente, da sola, a giustificare il rinvio di un’udienza disciplinare a carico di un avvocato. Con la sentenza n. 96/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, il Consiglio nazionale forense ha ribadito che il legittimo impedimento deve essere assoluto, specifico e adeguatamente documentato. Non basta, quindi, presentare un certificato medico che attesti una condizione di salute problematica: occorre che dalla documentazione emerga l’impossibilità effettiva di partecipare all’udienza.

Il fatto

La vicenda portata all’attenzione del CNF riguarda un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare davanti al Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro per aver preso contatti e raggiunto un accordo direttamente con una controparte assistita da un altro legale, senza informare preventivamente quest’ultimo.

La controversia originaria riguardava il pagamento di compensi professionali. L’avvocato aveva raggiunto un accordo transattivo con la cliente della controparte, comunicando al collega l’avvenuta definizione della vertenza soltanto successivamente.

Secondo il CDD, la documentazione acquisita dimostrava che i contatti e l’accordo erano intervenuti quando la controparte risultava ancora assistita dal proprio difensore. Per questo motivo, il Consiglio di disciplina aveva riconosciuto la responsabilità disciplinare del professionista, infliggendogli la sanzione della censura.

Nel corso del procedimento, l’avvocato aveva anche chiesto il rinvio della propria audizione, adducendo motivi di salute. A sostegno dell’istanza aveva prodotto un certificato medico che attestava una «crisi ipertensiva resistente a terapia farmacologica» e indicava la necessità di venti giorni di riposo, terapia e accertamenti.

Il CDD aveva tuttavia respinto la richiesta, ritenendo che la documentazione non dimostrasse l’assoluta impossibilità di comparire. Il professionista aveva quindi impugnato la decisione davanti al Consiglio nazionale forense, sostenendo, tra l’altro, che il mancato rinvio avesse leso il suo diritto di difesa.

La decisione

Il CNF, tuttavia, gli dà torto su tutta la linea.

Richiamando l’art. 420-ter c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, lettera n), della legge n. 247/2012, il CNF ha precisato che “l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta”.

Nel caso di specie, il certificato medico attestava soltanto una crisi ipertensiva resistente alla terapia farmacologica, ma non veniva formulato un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato a presenziare all’udienza disciplinare.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

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