Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa Forense integra un illecito disciplinare permanente e la prescrizione decorre solo dal momento in cui l’avvocato regolarizza la propria posizione. È questo il principio ribadito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 5/2026, pubblicata nei giorni scorsi sul sito del Codice deontologico.
I fatti
La decisione trae origine dal ricorso proposto da un avvocato contro la pronuncia del Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto che gli aveva inflitto la sospensione dall’esercizio della professione forense per sei mesi per omesso invio del Mod. 5 relativo all’anno d’imposta 2019.
Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito della segnalazione di Cassa Forense. All’avvocato veniva contestata la violazione degli artt. 4, 9, 16 e 70 del Codice deontologico forense per non aver trasmesso il Mod. 5/2020 relativo ai redditi dell’anno 2019, omettendo di comunicare reddito professionale e volume d’affari IVA nei termini previsti dalla normativa previdenziale forense.
Nel corso del procedimento disciplinare l’incolpato non aveva presentato difese né partecipato agli interrogatori e alle udienze.
Il CDD Veneto aveva ritenuto documentalmente provata la violazione, evidenziando anche che l’avvocato era già stato destinatario di precedenti procedimenti disciplinari per analoghe omissioni, per cui irrogava la sanzione aggravata della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di sei mesi.
L’avvocato, con ricorso in proprio, adiva quindi il Cnf chiedendo l’annullamento della sanzione per insussistenza dell’illecito contestato, eccependone a ogni modo la prescrizione e deducendo di aver regolarizzato la propria posizione.
La questione della prescrizione
Sul fronte della prescrizione, il Cnf ha respinto la censura, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa trasmissione del Mod. 5 costituisce illecito permanente.
Nella motivazione si legge, infatti, “è pacifico il principio, affermato dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui l’omessa trasmissione costituisce una condotta illecita omissiva di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione (ex multis: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024)”.
Il principio stabilito dal CNF
Entrando nel merito della vicenda disciplinare, in risposta alla censura sulla regolarizzazione della posizione da parte dell’avvocato, il collegio osserva che “è principio consolidato che l’adempimento tardivo, specialmente se avvenuto dopo l’instaurazione del procedimento disciplinare, non è idoneo a giustificare o elidere l’antigiuridicità della condotta. La domanda di regolarizzazione assume, infatti, rilevanza solo agli eventuali fini del procedimento amministrativo e, quindi, in relazione alla dovuta sanatoria dell’adempimento nei confronti della Cassa Forense con conseguente pagamento dei contributi dovuti per legge, senza assumere rilevanza in ordine al procedimento disciplinare”.
Il Consiglio Nazionale Forense ha più volte affermato, attraverso le proprie decisioni, che trattasi di due profili diversi, distinti e autonomi, quello amministrativo e quello disciplinare, che procedono parallelamente, seppur entrambi trovano origine e sono la conseguenza della segnalazione inviata da Cassa Forense al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. La domanda di regolarizzazione risulta assumere un qualche significato, ai fini disciplinari, solo per la determinazione della data finale di comunicazione della violazione. Ritiene il Collegio di doversi uniformare a detti principi, ormai pacifici e consolidati (cfr. da ultimo CNF n. 444/2024). Per cui, anche sotto tale profilo il ricorso è ritenuto infondato.
La decisione finale
Tuttavia, pur confermando la responsabilità disciplinare dell’avvocato, il CNF ha ritenuto eccessiva la sanzione applicata dal CDD Veneto.
Richiamando il principio secondo cui la sanzione disciplinare deve essere il risultato di una valutazione complessiva della condotta, il Consiglio nazionale forense ha quindi ridotto la sospensione da sei a due mesi, confermando nel resto la decisione impugnata.

