Il mandato generale alle liti non comporta alcun obbligo della società di garantire al professionista un numero minimo di cause né la continuità nell’assegnazione degli incarichi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24840/2026, aggiungendo che in assenza di uno specifico obbligo contrattuale, il mancato affidamento di nuove pratiche non può di per sé fondare una pretesa risarcitoria.
Il caso nasce dal rapporto tra un avvocato e la concessionaria della riscossione Esatri, poi confluita nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il professionista aveva ricevuto negli anni ’90 un mandato generale alle liti e nel 1995 aveva sottoscritto una convenzione per la gestione di numerosi incarichi seriali, remunerati secondo i minimi tariffari. Il contrasto nasce quando il legale si oppone al cosiddetto “rito ambrosiano”, una prassi utilizzata dal Tribunale fallimentare di Milano per le insinuazioni tardive: funzionari della concessionaria e curatela svolgevano una trattativa preliminare sul credito, che veniva poi ammesso al passivo secondo quanto concordato. Per il ricorrente si trattava di una procedura contraria alla normativa sulla riscossione e alla legge fallimentare.
Il rifiuto, sostiene l’avvocato, si sarebbe tradotto in uno stop sostanziale all’affidamento di nuove cause, oltre al mancato pagamento dei compensi per cinque procedure. A questo punto il legale agisce in giudizio per ottenere il pagamento dei maggiori compensi pretesi e il risarcimento per la perdita degli incarichi.
I giudici di merito gli riconoscono 12.185,56 euro per compensi, ma respingono la domanda risarcitoria: non risulta provato che la riduzione del lavoro dipendesse dalla sua opposizione al “rito ambrosiano” e, soprattutto, il mandato generale non garantiva né un numero minimo di cause né la continuità degli incarichi.
«La Corte d’appello, sulla base di tali accertamenti – scrive la II Sezione civile - ha escluso in radice che il minor volume di affari affidato all’appellante fosse stato causato dalla sua contestazione del rito ambrosiano e, in ogni caso, ha ritenuto dirimente la circostanza che il mandato generale alle liti non implicava l’obbligo di assegnare un quantitativo minimo di casi o la continuità nella relativa assegnazione».
«In definitiva – conclude la Corte -, secondo l’apprezzamento della Corte d’appello, incensurabile in sede di legittimità, neanche in ipotesi di mancato adeguamento alla prassi del rito ambrosiano, vi sarebbe stata alcuna incidenza in ordine al mancato conferimento di ulteriori incarichi, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale».

