La responsabilità disciplinare dell’avvocato può essere dimostrata anche attraverso i messaggi scambiati su WhatsApp, persino quando questi vengono contestati dal professionista nei cui confronti sono prodotti. A stabilirlo è il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 268/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, che richiama il principio del libero convincimento del giudice e l’ampia discrezionalità nella valutazione delle prove acquisite.
Il fatto
La vicenda trae origine dall’esposto presentato da una cliente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con il quale veniva segnalato il comportamento del proprio legale, accusato di non aver comunicato correttamente l’esito di due procedimenti instaurati dinanzi alla Commissione tributaria di Perugia per contestare alcune sanzioni tributarie.
In particolare, l’avvocato avrebbe inizialmente omesso di informare la cliente del deposito delle decisioni e, successivamente, le avrebbe comunicato falsamente che i ricorsi erano stati accolti, mentre si erano conclusi con esito negativo. La cliente aveva appreso la reale situazione soltanto dopo aver ricevuto una comunicazione dal Comune di Perugia. Nonostante ciò, il professionista aveva continuato a rassicurarla, prospettando la possibilità di ottenere comunque lo sgravio delle sanzioni.
A sostegno dell’esposto, la cliente aveva prodotto numerosi documenti, tra cui diversi messaggi WhatsApp intercorsi con il legale.
Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, ritenendo provati gli addebiti, aveva dichiarato l’avvocato responsabile dell’illecito disciplinare, irrogandogli la sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, in luogo della sanzione edittale della censura.
L’avvocato aveva impugnato la decisione dinanzi al CNF, contestando, tra l’altro, la valutazione della messaggistica WhatsApp, la mancata verifica della titolarità dell’utenza telefonica e l’attendibilità della testimonianza resa dalla figlia dell’esponente.
La decisione
Il CNF ha respinto il ricorso su tutta la linea, confermando la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
In merito all’utilizzabilità dei messaggi WhatsApp come mezzo di prova, in particolare il Consiglio ha evidenziato che “anche nel procedimento disciplinare opera il principio del libero convincimento, sicché il giudice della deontologia gode di un ampio potere discrezionale nella valutazione dell’ammissibilità, della rilevanza e della pertinenza delle prove dedotte. Tale principio è stato affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia dalla giurisprudenza domestica (cfr. Cass. n. 9547/2021; CNF n. 255/2021)”.
Più in generale, ha ribadito il CNF, “tra i mezzi di prova utilizzabili ai fini dell’accertamento disciplinare rientrano anche i messaggi scambiati tramite WhatsApp”. Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza domestica, la quale ha affermato che «la responsabilità disciplinare dell’incolpato può essere provata anche mediante i messaggi scambiati su WhatsApp, i quali hanno valore probatorio anche nel caso in cui vengano contestati dalla parte nei cui confronti sono prodotti, alla luce del principio del libero convincimento del giudice, che dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della pertinenza e della rilevanza delle prove acquisite» (cfr. CNF. n. 140/2025).
Le violazioni ascritte risultano quindi pienamente provate anche alla luce di dette fonti probatorie.
Nulla di fatto neanche sul fronte della riduzione della sanzione. Pur condividendo le contestazioni riguardanti la rilevanza, come aggravanti, dell’assenza dell’incolpato nel procedimento e della pendenza di un altro procedimento disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto che la gravità della condotta complessiva fosse sufficiente a giustificare la sospensione per due mesi.

