È legittima la rettifica di maggiori compensi nei confronti dell’avvocato che, risultando difensore sulla base di varie sentenze, non è in grado di argomentare le ragioni della mancata percezione dell’onorario. Non è sufficiente, infatti, invocare che dalla contabilità non risulti alcun versamento e quindi, in base al principio di cassa, non sussisterebbe il presupposto impositivo. A fornire queste indicazioni è la Cassazione con l’ordinanza n. 24255/2021.

A uno studio legale associato, e ai soci, erano contestati maggiori compensi sulla base di sentenze acquisite presso vari uffici giudiziari da cui emergeva che lo studio aveva patrocinato varie difese. I risultati dell’accertamento erano stati oggetto di un contraddittorio preventivo senza che gli associati fossero stati in grado di giustificare la mancata corresponsione dei compensi. Da quanto si apprende dalla sentenza i professionisti si sarebbero limitati a rilevare che dalla contabilità non emergeva la corresponsione di alcun compenso e che non erano stati svolti accertamenti sui conti. Pertanto, non era possibile presumere maggiori ricavi mai percepiti.

Gli atti impositivi venivano ritenuti illegittimi sia in primo grado, sia in appello. L’Agenzia ricorreva per cassazione, lamentando che si trattava di rettifiche analitico-induttive del tutto corrette in quanto basate sulle varie difese patrocinate dai professionisti desunte dalle sentenze acquisite presso gli uffici giudiziari.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio. Secondo i giudici di legittimità, il fatto che dalla contabilità non risultasse il versamento di alcun compenso era irrilevante: la rettifica analitico-induttiva prescinde dalla contabilità basandosi su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’articolo 2729 Cc.

La sentenza evidenzia, inoltre, che secondo l’orientamento di legittimità, i corrispettivi delle prestazioni delle professioni legali si devono presumere conseguiti quando sono terminate per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale. Nella specie, la prestazione risultava dalle sentenze acquisite. In virtù della pretesa fiscale basata su una prova per presunzione, il contribuente per resistere avrebbe dovuto dimostrare di non aver percepito alcun reddito ad esempio, secondo la sentenza, producendo diffida ad adempiere o richieste di decreto ingiuntivo, o provare l’infruttuosità dell’esecuzione. In sostanza è onere del contribuente dimostrare l’esistenza di fattori che avevano impedito o che comunque erano stati idonei ad impedire l’incasso dei compensi.

A nulla vale, invece, obiettare l’inesistenza di violazioni in assenza di versamenti, in quanto nella specie, conclude la sentenza, è ragionevole ritenere che il documento fiscale sia stato omesso proprio per sottrarsi al pagamento delle imposte.

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