Professione e Mercato

Avvocati: online l'istanza per l'esonero dei contributi minimi 2022

Cassa Forense rende disponibile l'istanza online per l'esonero dei contributi minimi 2022. Domande entro il 30 settembre

di Marina Crisafi

È online l’istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2022 per gli avvocati iscritti alla Cassa. Lo comunica l’ente previdenziale forense, in attuazione dell’art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

  A chi spetta l’esonero

L’esonero, precisa la Cassa, può essere richiesto esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'ex art. 21, legge 247/2012 (ossia donne avvocato in maternità nei primi due anni di vita del bambino; avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; avvocati affetti o che dimostrino di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto la possibilità di lavoro, ecc.).

Non può essere oggetto di esonero il contributo di maternità e resta in ogni caso dovuto, prosegue l’ente, il pagamento di quanto dovuto in autoliquidazione all'esito della compilazione del Modello 5/2023, sulla base dell'effettivo reddito netto professionale e volume d'affari Iva prodotti nell'anno 2022.

  Quante volte spetta l’esonero

L’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere richiesto per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale dell’avvocato. Solo per l’ipotesi di maternità/adozione, lo stesso può essere richiesto “anche per eventi successivi al primo e fino ad un massimo di tre complessivi”.

Per avere titolo ad un esonero successivo per tale motivo, l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno 3 anni al momento dell’evento.

 

Domande entro il 30 settembre

Le domande di esonero potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima dello stesso anno, entro e non oltre il 30 settembre 2022, esclusivamente tramite la procedura web ad hoc disponibile sul sito della Cassa nella sezione “Accesso Riservato – posizione personale - Istanze OnLine – istituti facoltativi – esonero art. 27". 

Chi trasmette l’istanza di esonero per malattia o assistenza a un congiunto riceverà un apposito modulo da compilare per l’idonea certificazione da presentare.

L'ammissione al beneficio, conclude l’ente previdenziale, è in ogni caso subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.

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