Il dovere di riserbo e segreto professionale non viene meno per il timore dell’avvocato di essere coinvolto nelle accuse rivolte al proprio assistito. Altrimenti, si scardina l’intero sistema che presiede all’istituto della difesa. Lo scrive il Consiglio nazionale forense, nella sentenza n. 238/2026, che ha confermato la sanzione della sospensione per tre anni dalla professione di un legale che aveva accusato i propri stessi clienti, una famiglia proprietari di un grande gruppo societario.
Il professionista aveva reso dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, contenenti notizie riservate - su possibili frodi fiscali attraverso false fatturazioni nell’ordine di 15mln di euro - apprese nel corso dello svolgimento del mandato, nel timore di potere rimanere coinvolto. Le dichiarazioni avevano portato all’arresto di tre esponenti della famiglia di imprenditori per i quali aveva poi continuato a lavorare. Alla base del gesto inqualificabile – “la più grave della violazioni”, la definisce il Cnf – potrebbero esservi gli accertati dissidi sui compensi, ritenuti non adeguati al compito svolto.
La decisione ricorda che il vecchio codice deontologico indica come eccezioni all’obbligo del segreto\riserbo solamente quelle in cui la divulgazione si renda necessaria per lo svolgimento della difesa, o ancora per impedire la commissione di un reato di particolare gravità. Situazioni del tutto estranee al caso concreto.
Anche a voler credere alle ragioni addotte dal legale, il Cnf chiarisce che il “timore” di rimanere coinvolto in una grave accusa “non può mai giustificare la violazione dei precetti deontologici da parte di un avvocato che abbia mantenuto una condotta corretta perché, in questi casi, non deve aver nulla da temere e deve quindi rimanere saldo, anche rispetto all’intervento di ogni autorità e per ogni evenienza, nel rispetto dei canoni deontologici”.
E se, come ammesso dall’avvocato, ha dato consigli, in frode alla legge, su come mettere al riparo il patrimonio da possibili ablazioni dell’autorità fiscale o giudiziaria, ponendosi “ben al di fuori della regola deontologica (e forse anche del precetto penale)”, “non è certo assumendo la veste di delatore – prosegue il Collegio - che si può sfuggire alla sanzione disciplinare per avere (anche) violato l’obbligo del segreto sulle notizie apprese in relazione allo svolgimento del mandato”.
Infatti, diversamente opinando, continua il ragionamento, “si sarebbe assecondato un principio in grado di scardinare gli elementi fondanti dell’ordinamento forense e della funzione sociale e costituzionale dell’avvocato perché si sarebbe affermata la possibilità di indulgere su ogni grave violazione deontologica nel caso in cui l’avvocato si sia trasformato in accusatore del suo assistito col quale, peraltro, era stato sino ad allora complice”. Si tratterebbe, conclude sul punto, di una “sorta di lascia passare per ogni possibile violazione deontologica … contando sulla possibilità di potere essere scriminati qualora ci si decida poi a diventarne l’accusatore”.
Inoltre, anche ad ammettere, come sostenuto dalla difesa, che gli investigatori disponessero già di tali informazioni, si tratta comunque di una “conferma, un riscontro probatorio”.
La violazione del segreto, infatti, scatta “ogni qual volta l’avvocato riveli notizie apprese, dai clienti o dalle parti assistite, nel corso dell’espletamento del mandato”. Per il Cnf poi è “altrettanto evidente” il reato di infedele patrocinio (art. 380 cp), seppure il procedimento penale non ha avuto esito.
In ogni caso, prosegue la sentenza, “quel che qui più rileva è la violazione dell’obbligo deontologico di fedeltà e di quello fiduciario statuiti dagli artt. 10 e 11 del nuovo codice deontologico e, prima, dall’art. 7 del vecchio codice deontologico”.
Vale la pena riportare le parole del Collegio disciplinare secondo cui l’avvocato ha violato “nel modo più clamoroso il dovere di fedeltà perché ha infranto il principio che costituisce il cardine del rapporto tra l’avvocato ed il cliente o la parte assistita, il fulcro essenziale della professione forense e della sua funzione sociale e costituzionale, l’essenziale humus della funzione difensiva. Infatti, l’incolpato si è trasformato da difensore, o da consulente legale, in accusatore dei suoi assistiti o dei suoi clienti, ha così posto in essere la condotta più grave, appunto per il dovere di fedeltà che è alla base del rapporto fiduciario e dello stesso principio costituzionale di cui all’art. 24, che un avvocato possa porre in essere”.
Ragion per cui, conclude, appare corretta la “dosimetria della sanzione”, seppure la “gravità della violazione … avrebbe ben giustificato una sanzione radicalmente espulsiva”.

