Al via per gli avvocati, la possibilità di estendere la ricongiunzione anche ai contributi versati nella gestione separata INPS. È l’importante novità introdotta dall’istituto di previdenza, attraverso la circolare n. 15/2026, resa nota da Cassa Forense su CFNews.it.

La circolare 15/2026

Con la circolare sopraindicata, l’INPS, recependo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha aggiornato le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria, tra cui appunto Cassa Forense.

“La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata, dall’ente pensionistico privato verso la Gestione Separata, che in uscita, dalla Gestione Separata verso la cassa professionale” spiega lo stesso istituto.

La ricongiunzione rimane regolata dalla legge 45/1990, salvo le specifiche introdotte per la Gestione Separata, che opera interamente con il sistema di calcolo contributivo.

I vantaggi

Per gli avvocati ciò comporta che sarà possibile, precisa la Cassa, “esercitare la ricongiunzione da e verso la gestione separata”. Inoltre, l’applicazione anche a tale gestione delle norme della legge n. 45/1990 “comporta l’inapplicabilità della ricongiunzione parziale e, pertanto, in caso di contributi versati in più gestioni previdenziali dovranno essere tutti ricongiunti nella gestione previdenziale di destinazione e il calcolo dell’onere in base alla disciplina già vigente”.

Il vantaggio principale, afferma ancora l’ente previdenziale, “è di avere un’ulteriore possibilità di ottenere una sola pensione, liquidata secondo le regole della Cassa, con effetti retroattivi ai fini del diritto”.

Limiti e applicabilità

Dalla ricongiunzione, tuttavia, sono esclusi i periodi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico e quelli anteriori al 1° aprile 1996, anno in cui la Gestione Separata è diventata operativa.

Le nuove disposizioni, ad ogni modo, si applicheranno alle domande di ricongiunzione e ai ricorsi presentati a partire dalla data di pubblicazione della circolare INPS, nonché a tutte le domande e ricorsi già pendenti alla medesima data, che saranno gestiti in autotutela, purché non conclusi con sentenze passate in giudicato.

Istruzioni in arrivo

L’operazione, avvisa infine Cassa Forense, è “onerosae l’interessato avrà un termine per decidere se accettare. In caso di rinuncia, una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni o al momento del pensionamento”.

A breve saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente le istruzioni operative per presentare la richiesta, “rendendo pienamente accessibile uno strumento che può incidere in modo concreto sulla pianificazione previdenziale di molti professionisti”.

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