Anche all’avvocato sovraindebitato che propone un concordato minore in continuità professionale si applica la “relative priority rule”. Il professionista può dunque destinare il valore aggiuntivo generato dalla prosecuzione dell’attività al pagamento parziale dei creditori di rango inferiore, senza dover soddisfare integralmente quelli di grado superiore, purché a questi ultimi sia riservato un trattamento più favorevole. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma, XIV sezione, con la sentenza n. 753 del 22 settembre 2025, omologando il concordato minore proposto da un legale.

Il caso riguarda un avvocato che aveva contratto 189.500 euro di debiti, soprattutto fiscali e previdenziali. Il piano prevedeva la prosecuzione dell’attività, 88 rate mensili da 300 euro e risorse complessive per circa 41.700 euro, comprensive di un apporto esterno, con pagamento parziale dei creditori. Il Tribunale lo ha omologato nonostante il voto contrario di Agenzia delle entrate e Cassa Forense.

Le cause del sovraindebitamento, si legge nel decreto di apertura riportato dalla sentenza, non sono dovute “né ad un evento particolare né ad un momento specifico, ma ad uno scenario generale, che purtroppo, caratterizza la libera professione (in specie, certe libere professioni) soprattutto in Italia”.

Quanto alle difficoltà professionali, il decreto riporta che nel caso concreto è rinvenibile “una impronta generale che connota la professione dell’avvocato (soprattutto se fuori sede) che sfortunatamente non riesce a consolidare un pacchetto-clienti autonomo e si confronta con collaborazioni rispetto alle quali, però, gli onorari previsti non premiano adeguatamente il merito”.

Per il tribunale, dunque, sussistono i presupposti per l’apertura della procedura con una proposta avanzata sul presupposto della applicabilità della regola della c.d. relative priority rule, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione anche al concordato minore.

“Se si ritiene applicabile la sola regola generale della c.d. absolute priority rule, ossia del rispetto rigido dell’ordine delle cause di prelazione – osserva il Tribunale -, i redditi futuri prodotti dal ricorrente dovrebbero ricadere anch’essi, ed essere quindi distribuiti, secondo l'ordine delle cause di prelazione e la proposta sarebbe quindi inammissibile. “Se al contrario -argomenta - si ritiene applicabile, per l'eccedenza, la regola della C.d. relative priority rule, allora la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore - ma non sino all'integrale soddisfacimento - ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori) può ritenersi ammissibile nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell’attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari”.

Per il tribunale, infatti, nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della relative priority rule nel senso di “far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore)”.

Nel caso di specie, sottolinea il provvedimento, non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale, ma tale circostanza “non viene ritenuta impeditiva ad applicare la regola della relative priority rule in ragione della non incompatibilità della disciplina del concordato maggiore di cui all’art. 84 co. 6 anche con tale specifica fattispecie di continuità (professionale e non aziendale): sia il professionista che l'impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista”.

Il voto contrario di Agenzia delle entrate e Cassa Forense non impedisce l’omologazione. Il Tribunale applica il cram-down alla posizione dell’Agenzia, considerando il trattamento proposto più conveniente rispetto alla liquidazione controllata. L’adesione così sostituita, insieme al silenzio-assenso degli altri creditori, consente di raggiungere le maggioranze richieste, nonostante il dissenso della Cassa Forense.

 

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