Ai fini dell’Irap, l’elevato valore dei beni strumentali rispetto al reddito dichiarato dal professionista non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26287/2026, respingendo il ricorso del Fisco.

Il caso era quello di un avvocato che dopo aver versato, “prudenzialmente”, l’Irap per gli anni 2013-2016, ne chiedeva il rimborso, sostenendo di non disporre di autonoma organizzazione. Impugnato il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la Ctp di Vibo Valentia rigettava il ricorso osservando che il ricorrente aveva investito “ingenti capitali in beni strumentali”.

La Commissione tributaria regionale ribaltava il verdetto ritenendo che il contribuente avesse provato la mancanza di autonoma organizzazione e gli riconosceva il rimborso. In particolare, il valore dei beni strumentali, circa sessantamila euro, si mostrava costante, senza alcun incremento rilevante. “Le risorse impiegate dal professionista negli anni in esame (2013/2016) per l’acquisto di beni mobili strumentali” da 356,00 euro a 3.971,00 euro, “si mostrano decisamente modeste”. Anche i consumi si rivelano “decisamente contenuti”, e “pure gli ammortamenti”. Ragion per cui, concludeva la Ctr, “deve ritenersi che il ricorrente abbia dato adeguata dimostrazione che i beni strumentali utilizzati non hanno superato il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate insistendo sul fatto che il contribuente non avesse provato l’assenza di autonoma organizzazione. Al contrario, l’alto valore dei beni strumentali, “eccedente il minimo necessario per l’esercizio dell’attività professionale, troppo elevato rispetto al reddito dichiarato”, ne sarebbe la prova.

Nella difesa, il contribuente ribadisce che il valore è rimasto “sempre costante, non è incrementato di anno in anno se non in misura assolutamente marginale”. I beni strumentali, infatti, sono stati acquistati “nel corso di trent’anni di professione, fino a divenire sufficienti, sono rimasti sempre gli stessi”.

Una lettura condivisa dalla Sezione tributaria secondo cui i beni strumentali, pur di “valore rilevante non sono stati acquistati, se non in misura davvero modesta, negli anni presi in considerazione, ma erano stati accumulati in precedenza”. Del resto, prosegue la decisione, il contribuente svolge l’attività di Avvocato, che “certo richiede l’utilizzo di beni strumentali (studio, mezzo di trasporto, utenze, abbonamenti a riviste, etc.)”. E l’Amministrazione finanziaria non ha indicato quali siano i beni strumentali posseduti, né prospettato che taluni di essi avessero natura non essenziale per lo svolgimento dell’attività.

Per la Cassazione, dunque, laddove la Ctr afferma che le risorse impiegate dal professionista erano “decisamente modeste”, e anche i consumi “decisamente contenuti”, come pure gli “oneri sostenuti per gli ammortamenti”, riporta “dati oggettivi” che inducono a concludere che il contribuente “abbia provato che i beni strumentali utilizzati non hanno superato il minimo indispensabile”.

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