Il Protocollo Italia-Albania è compatibile con la normativa dell’UE relativa alle procedure di rimpatrio e di asilo, a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati. Sono queste le conclusioni cui è arrivato l’Avvocato generale Emiliou nella causa C-414/25.
Il Protocollo, firmato il 6 novembre 2023, autorizza l’Italia a istituire e gestire, sul territorio dell’Albania, centri per il trattenimento e il rimpatrio che restano assoggettati alla giurisdizione italiana, a scopo di gestione dei flussi migratori.
Il caso - Due migranti, precedentemente trattenuti in Italia in virtù di ordini di espulsione, sono stati trasferiti in un centro in Albania. Mentre si trovavano lì, hanno presentato domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti sono stati poi emessi due nuovi decreti di trattenimento, trasmessi alla Corte d’appello di Roma che ha negato la convalida, ritenendo che la normativa nazionale fosse incompatibile con il diritto dell’UE. Le autorità italiane hanno quindi proposto ricorso alla Cgue.
La motivazione – Per l’avvocato generale, in linea di principio, la Corte deve considerare il Protocollo e la normativa italiana compatibili con il diritto dell’Unione europea, sempreché i diritti individuali siano pienamente tutelati.
Il diritto dell'UE, argomenta, non impedisce a uno Stato membro di istituire un centro di trattenimento per i rimpatri al di fuori del suo territorio. Tuttavia, resta l’obbligo di dover rispettare tutte le garanzie previste dall’UE per i migranti: assistenza legale, linguistica, contatti con i familiari e le autorità competenti. In particolare, i minori e le altre persone vulnerabili devono godere di tutta la gamma di tutele previste dal sistema di asilo, incluso l’accesso all’assistenza medica e all’istruzione.
In secondo luogo, le conclusioni rilevano che la norma che consente ai richiedenti protezione internazionale di restare in uno Stato membro finché le loro domande sono pendenti non conferisce loro il diritto di essere riportati nel territorio di detto Stato.
Tuttavia, gli Stati membri devono adottare le misure organizzative e logistiche necessarie a garantire ai migranti il godimento dei diritti e delle tutele previsti dal diritto dell’Unione. Ciò include il diritto di accesso a un giudice e a un tempestivo riesame giurisdizionale al fine di evitare un trattenimento illegittimo.

