Il divieto di assumere un incarico contro un ex cliente opera anche quando nella procedura di mediazione. Lo ha rammentato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 100/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, confermando la sanzione disciplinare nei confronti di un’avvocata che, dopo avere assistito congiuntamente due coniugi nella separazione consensuale, aveva successivamente assunto l’incarico per uno dei due contro l’altra ex cliente.

I fatti

Il procedimento disciplinare era stato avviato a seguito dell’esposto presentato da una donna nei confronti dell’avvocata che aveva assistito lei e il marito nella procedura di separazione consensuale. Successivamente alla cessazione di quel rapporto professionale, l’avvocata aveva assunto l’incarico in favore dell’ex marito in due diverse attività nei confronti della donna: una procedura esecutiva finalizzata al recupero delle spese legali liquidate nel giudizio di divorzio e una procedura di mediazione per la divisione di un immobile in comunione.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trieste aveva ritenuto integrata la violazione dell’art. 68, comma 4, CDF e aveva applicato la sanzione della censura.

L’avvocata aveva impugnato la decisione davanti al CNF, sostenendo, tra l’altro, che il divieto non potesse estendersi alla mediazione. Secondo la ricorrente, la procedura di divisione dell’immobile non avrebbe avuto natura propriamente contenziosa e non sarebbe stata collegata al precedente incarico professionale. Veniva inoltre evidenziato il tempo trascorso dalla separazione e l’assenza di un danno concreto o di un effettivo utilizzo di informazioni riservate.

Il CNF ha però respinto tali argomentazioni.

La decisione

Il Consiglio ha innanzitutto ribadito che il divieto previsto dall’art. 68, comma 4, CDF ha carattere assoluto e non è subordinato alla prova di un danno effettivamente subito dall’ex cliente. Richiamando la giurisprudenza domestica il CNF ha affermato infatti che “la giurisprudenza disciplinare è unanime nel qualificare tale divieto come assoluto e senza limiti di tempo, posto a presidio di valori fondamentali quali l’imparzialità, la correttezza e il decoro della professione forense. La norma configura un illecito di pericolo, la cui consumazione prescinde dalla produzione di un danno effettivo all’ex cliente o dall’effettivo utilizzo di informazioni riservate acquisite nel precedente mandato”. La ratio della disposizione è quella di apprestare una “tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi”. Del resto, più volte il Consiglio ha ribadito che la previsione di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) “costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio” (cfr., tra le altre, CNF, sent. n. 217/2023).

Nulla di fatto neanche sul fronte della sanzione, giacché l’art. 68, comma 6, CDF prevede, per la violazione del divieto del comma 4, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. Nel caso concreto, il CDD aveva tuttavia applicato la censura, tenendo conto delle circostanze attenuanti.

Da qui il rigetto del ricorso su tutta la linea.

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