L’avvocato sospeso disciplinarmente dall’esercizio della professione non può impugnare da solo la delibera del Consiglio di disciplina, avendo perso lo jus postulandi. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), con la sentenza n. 316/2025 resa nota nei giorni scorsi.
Il caso - Un’avvocata del foro di Frosinone è stata sottoposta a misure cautelari penali progressive (divieto di avvicinamento, divieto di dimora, arresti domiciliari, poi custodia in carcere) per accuse di stalking e violazione di provvedimenti giudiziari nei confronti dell’ex marito e della figlia. L’aggravamento delle misure era motivato da una lunga serie di episodi – pedinamenti, tentativi di prelievo della figlia, appostamenti, minacce e aggressioni – tali da provocare nelle vittime “uno stato di ansia e timore per la propria incolumità”.
Anche alla luce del rilievo mediatico dei fatti, il Consiglio distrettuale di disciplina di Roma ha disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare dall’esercizio della professione per un anno.
L’avvocata ha impugnato la decisione sostenendo che i fatti erano estranei alla professione, che la misura penale era stata attenuata e che mancavano i presupposti per la sospensione.
La pronuncia - Il Consiglio nazionale forense, senza entrare nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla professionista, che al momento della proposizione “era priva dello jus postulandi in quanto sospesa dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo”.
Il provvedimento di sospensione cautelare – si legge nella sentenza – è “dotato di efficacia immediata”, privando “sin dalla sua adozione” l’avvocato del “diritto di esercitare la professione”. Ne consegue che l’impugnazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, tramite un avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

