È sospeso disciplinarmente l’avvocato che non paga il canone dell’immobile adibito a studio professionale. Lo ha confermato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 62/2026, pubblicata sul sito del Codice deontologico, ribadendo che l’inadempimento delle obbligazioni verso terzi, anche se di natura privata, può integrare illecito deontologico quando incide sull’affidabilità e sull’immagine della professione forense.

Il fatto

Il procedimento trae origine da una contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato del Foro di Lamezia Terme che, per un lungo periodo, non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi all’immobile utilizzato come studio professionale. Dal giugno 2016 al dicembre 2018, il professionista avrebbe inoltre omesso il rilascio dell’immobile dopo la convalida dello sfratto per morosità, fino all’esecuzione forzata, subendo anche azioni esecutive per il recupero dei crediti.

Secondo gli atti, la condotta si è tradotta in una situazione di morosità reiterata, accompagnata da procedure giudiziarie, precetti e pignoramenti presso terzi.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro apriva procedimento disciplinare, all’esito del quale riteneva provata la violazione degli articoli 9 e 64 del Codice deontologico forense, infliggendo la sanzione della sospensione per tre mesi, impugnata dal legale incolpato davanti al CNF.

La decisione

Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Cdd, la congruità della sanzione e ribadendo un principio di particolare rilievo: “Commette illecito disciplinare il professionista che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni verso i terzi, indipendentemente dalla natura del debito; tanto più grave è la condotta quando, come nel caso di specie, vi siano ingiunzioni che confermino l’inadempimento, o atti di precetto, procedure di sfratto, esecuzioni mobiliari presso terzi, assegnazioni di somme dal G.E., tutte circostanze che compromettono la reputazione non solo del singolo professionista ma di ogni appartenente alla classe forense”.

Invero, ha specificato il Consiglio, “gli obblighi dell’avvocato di mantenere condotte improntate a probità, dignità e decoro, anche al di fuori dell’esercizio strettamente professionale, e di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, anche se estranee all’esercizio della professione, non trovano fondamento solo negli articoli 9 e 64 del codice deontologico forense, ma nella stessa legge n. 247/12, che nel suo articolo 3 al comma II impone che la professione forense sia esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza, mentre al comma III prevede che il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti”.

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