Avvocato stabilito: non può ricorrere in proprio al CNF
Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che si è in presenza di difetto di ius postulandi essendo necessaria l’iscrizione all’albo forense ovvero all’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori
L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF in quanto carente dello ius postulandi. Può adire, infatti, il Consiglio, l’avvocato (anche non Cassazionista), personalmente, nell’ambito del proprio procedimento disciplinare, ovvero negli altri casi un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. È quanto ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense, nelle sentenze nn. 368 e 372/2024 pubblicate sul sito del codice deontologico l’8 aprile scorso, rigettando...