Azione sociale di responsabilità contro gli amministratori: quando la delibera dei soci è da considerarsi autorizzativa dell'azione
Ma è sufficiente che il deliberato contenga il conferimento del mandato al legale di fiducia per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, con contestuale incarico a procedere in caso affermativo, per considerarlo "autorizzativo" della promozione del giudizio di responsabilità ai sensi di legge?
Requisito legale per la promozione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi del primo comma dell'art. 2393 c.c., è la deliberazione dell'assemblea dei soci.
Ma è sufficiente che il deliberato contenga il conferimento del mandato al legale di fiducia per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, con contestuale incarico a procedere in caso affermativo, per considerarlo "autorizzativo" della promozione del giudizio di responsabilità ai sensi di legge?
La Corte di Cassazione ha dato risposta negativa.
Con la sentenza n. 21245 del 23.07.2021, la Suprema Corte ha infatti ritenuto corretta la valutazione dei giudici di primo e di secondo grado in ordine alla genericità della delibera dell'assemblea dei soci di una Società Cooperativa, a cui è da ritenersi applicabile la disciplina dettata dall'art. 2393 c.c., avente ad oggetto il conferimento del mandato al legale di verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione di responsabilità "nei confronti di tutto il precedente Consiglio di amministrazione, dei Consigli ancora precedenti oltre che dei Collegi dei sindaci che avevano operato dalla costituzione della Cooperativa ad oggi" e di intraprendere, in presenza dei presupposti, tutte le azioni del caso".
Detta delibera è stata ritenuta carente dell'espressione consapevole della volontà dei soci di adire l'autorità giudiziaria per promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, con conseguente rigetto delle domande azionate.
La consapevole volontà dei soci di autorizzare l'azione di responsabilità è da ritenersi espressa formalmente, ed in modo inderogabile, qualora siano rinvenibili i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione, ossia non solo gli addebiti mossi agli ex amministratori e/o ex sindaci, ma anche l'indicazione dei soggetti contro i quali i soci intendono concretamente agire.
A ciò non sono ammessi equipollenti: in carenza di tali presupposti, il deliberato non può essere considerato idoneo ad esprimere una volontà, compiutamente informata, dei soci.
Al contrario, i soci non sono tenuti ad indicare anche nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere, ben potendo in tal senso conferire il mandato ad un legale, e possono assumere la delibera autorizzativa, nei termini qui descritti, anche in un momento successivo rispetto all'avvio dell'azione giudiziale, purché la stessa sussista nel momento della sentenza che definisce il giudizio.
*di Sonia Reguzzoni – Avvocato A&A Studio Legale