Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6539/2026, torna sul nodo delle proroghe delle concessioni balneari e chiarisce che il 30 settembre 2027 costituisce il termine ultimo fissato dal Legislatore. La legge n. 118/2022, come modificata dal Dl n. 131/2024, individua infatti in quella data «solo ed esclusivamente» il limite massimo di estensione delle concessioni in essere. I Comuni non sono però tenuti ad attendere il 2027, ma devono procedere alle gare “senza indugio”, potendo assegnare le nuove concessioni non appena concluse le procedure.
Il caso nasce dalla decisione del Comune di Zoagli, adottata nel dicembre 2023, di considerare scadute al 31 dicembre dello stesso anno le concessioni demaniali marittime e di avviare le procedure di gara per le nuove assegnazioni, consentendo nel frattempo ai gestori uscenti di proseguire l’attività con titoli temporanei. Due concessionari, hanno impugnato la delibera sostenendo, tra l’altro, che le successive proroghe legislative consentissero loro di mantenere le concessioni e contestando i criteri delle nuove selezioni e la disciplina degli indennizzi. Il Tar Liguria ha respinto il ricorso e i concessionari hanno proposto appello. Nel frattempo il Comune ha portato a termine le gare: uno dei due soggetti è risultato aggiudicatario e ha quindi perso interesse alla decisione, mentre l’altro operatore, rimasto escluso, ha insistito nell’impugnazione.
Il termine del 30 settembre 2027 fissato per la proroga delle concessioni in essere (salva l’ipotesi dell’art. 3, co. 3, della l. n. 118) – si legge nella decisione - “rileva solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle suddette concessioni in essere: resta, nondimeno, fermo che, ove una singola Amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente e, dunque, i nuovi concessionari siano pronti all’ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027”.
Di conseguenza, prosegue la sentenza, ove i Comuni “abbiano già completato le procedure di gara, potranno procedere all’assegnazione delle nuove concessioni anche in data antecedente al 30 settembre 2027 e potranno, al contempo, disporre con provvedimento motivato la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati ex lege”. A simile conclusione, conduce la ratio della proroga, quale “proroga tecnica”, che come tale “non contrasta con la disciplina unionale, in quanto non è volta a ritardare ulteriormente lo svolgimento delle procedure di gara”.
E allora il “termine massimo di legge per la proroga dei rapporti in essere non può giammai essere invocato al fine di paralizzare l’assegnazione di una concessione all’esito di una procedura di gara che la P.A. abbia avviato prima del 30 giugno 2027”.
In altre parole, la P.A. è tenuta a bandire le gare almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio e, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, “in ogni caso entro il 30 giugno 2027”. I comuni, dunque, devono attivare “senza indugi le procedure di gara e concluderle il prima possibile, mentre l’utilizzo dei termini massimi (sia quello del 30 giugno 2027, sia quello del 30 settembre 2027) costituisce l’eccezione”.
Il Collegio torna poi sul tema degli indennizzi in favore dei concessionari uscenti da considerarsi come “meramente eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni”. Il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo, spiega Palazzo Spada, è subordinato alla prova dell’esistenza di “investimenti effettuati e non ancora ammortizzati” al termine della concessione, il cui onere ricade sul concessionario uscente.
Mentre, altra precisione importante, la mancanza del decreto ministeriale con i criteri di computo “non può paralizzare l’avvio delle procedure competitive”: dunque, a fortiori all’avvio delle procedure non può ostare un’analoga mancanza negli atti di gara di una clausola sugli indennizzi.
Tornando al caso concreto, l’appellante non aveva fornito neppure un principio di prova degli investimenti non ammortizzati, e il Consiglio di Stato respinge anche per questo la censura sull’indennizzo.

