Il consulente della società che, operando direttamente sui conti di questa, compie operazioni o pagamenti distrattivi risponde di concorso in bancarotta fraudolenta, ma solo se agisce nella consapevolezza che la sua condotta rechi pregiudizio ai creditori.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza 18599 del 22 maggio 2026, che offre l’occasione per mettere ordine nella materia della responsabilità del professionista nel caso di bancarotta fraudolenta dell’azienda, su cui la Cassazione è intervenuta a più riprese. Non si tratta di imputare ai professionisti le malefatte dei clienti, ma di applicare le regole generali del concorso di persone nel reato.

Nel caso esaminato, il professionista, che in qualità di commercialista della società aveva curato la contabilità e redatto i bilanci, aveva un’ampia delega per operare sui suoi conti correnti, utilizzata per incassare assegni e disporre bonifici e prelievi di contanti per sé, per l’amministratore e in favore di società che non avevano alcun credito verso la fallita. Queste operazioni, compiute dal professionista in prima persona e in autonomia, sono state ritenute obiettivamente distrattive e, come tali, integranti il delitto di bancarotta fraudolenta.

I rischi per i professionisti

La bancarotta è un reato “proprio”, punibile solo se compiuto da chi riveste specifiche qualifiche soggettive (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori o institori, in base agli articoli 329, 330 e 333 del Codice della crisi, decreto legislativo 14/2019); con le parole della Suprema corte (sentenza 6314/2026), la medesima condotta materiale, realizzata da un soggetto privo di qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o configurerebbe altro reato.

Ciò non toglie che, in base all’articolo 117 del Codice penale, la punibilità possa essere estesa anche a chi, pur non ricoprendo una di queste qualifiche, concorra nel reato con chi invece la riveste.

Due sono quindi i rischi di incriminazione in concorso per il consulente:

- l’estensione in via di fatto della qualifica soggettiva, alle condizioni indicate dall’articolo 2639 del Codice civile, applicabile anche ai reati fallimentari (da ultimo si vedano le sentenze 19974/2026 e 20180/2026): va provato l’esercizio continuativo, non episodico né occasionale, dei poteri tipici inerenti alla carica;

- se il commercialista (o l’avvocato) non sia qualificabile come amministratore o liquidatore di fatto, valgono le norme generali sul concorso di persone (articoli 110 e seguenti del Codice penale). Nei reati propri, infatti, assieme all’intraneus (titolare della carica) può concorrere un extraneus (privo di qualifica), se presta un contributo apprezzabile, materiale o morale, rendendo il reato più agevole o, comunque, aumentando le possibilità di riuscita (causalità agevolatrice o di rinforzo: si veda, ad esempio, la sentenza 43569/2019).

Non può mai concorrere nel reato il professionista che si limita a fornire la propria consulenza tecnica; concorre solo chi travalica tale confine, spingendosi a dare consigli sui mezzi giuridici per sottrarre i beni ai creditori (concorso morale) o ad assistere l’impresa nei relativi atti (concorso materiale), o ancora con attività volta a garantire l’impunità o a rafforzare, con ausilio e preventive rassicurazioni, il progetto delittuoso (si vedano le sentenze 8579/2025, 18677/2021, 8276/2016 e 8349/2015).

Quando c’è il dolo

Ancora più delicato è, in questi casi, l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza 18599/2026, infatti, l’imputato si era difeso sostenendo di aver agito come mero esecutore materiale di ordini dell’imprenditore (tesi smentita dalle emergenze fattuali ) e, comunque, in assenza di dolo.

L’incriminazione come extraneus richiede che il dolo consista nella volontà di fornire un apporto alla condotta dell’intraneus, con la consapevolezza che ciò determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori; non è invece richiesta la specifica conoscenza del dissesto (così la sentenza 19282/2026, che richiama le pronunce 26501/2021, 4710/2019; si veda anche la 8615/2026).

Nella sentenza 18599/2026 la Corte non presume l’esistenza del dolo in base alla mera responsabilità per posizione, ma ritiene sussistente l’elemento soggettivo del reato alla luce del fatto che il commercialista della società, che oltre a essere delegato a operare sui conti correnti, teneva la contabilità e redigeva i bilanci (da cui emergevano ritardati pagamenti), aveva un punto di osservazione e un patrimonio conoscitivo privilegiati.

Nella sentenza 37640/2024 la Corte ha però ricordato che non basta, per il concorso in bancarotta, che il professionista sia stato superficiale o negligente: in questi casi, infatti, ricorre semmai una condotta colposa che, seppure deontologicamente o civilmente illecita, non integra gli estremi del dolo.

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