Bancarotta per dissipazione o per distrazione in danno ai creditori della società - Reati fallimentari - Bancarotta per dissipazione - Riduzione del patrimonio dell'impresa - Mancato versamento di contributi previdenziali - Non sussiste - Rinvio - Fattispecie.
La bancarotta per dissipazione si configura in presenza di operazioni incoerenti per le esigenze dell'impresa che ne riducono il patrimonio, pertanto, il mancato versamento di contributi previdenziali non è riconducibile a questa fattispecie delittuosa perché, pur consistendo in un'operazione o meglio una serie di operazioni incoerenti con il legittimo esercizio dell'attività d'impresa, non incide direttamente sulla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa; al massimo, la espone all'eventuale insorgenza di un obbligo sanzionatorio nei confronti dell'erario. (Nel caso di specie, la Suprema corte cassa con rinvio la decisione della Corte territoriale che si era limitata ad attribuire la diversa qualificazione giuridica della bancarotta per dissipazione alla mera omissione del versamento dei contributi, erroneamente contestata come bancarotta impropria per causazione di fallimento).
•Corte di cassazione, sezione V penale, 17 luglio 2017 n. 34836
Reati fallimentari - Concordato preventivo - Omologazione - Successiva bancarotta patrimoniale per distrazione.
Integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche gli atti di distrazione o di dissipazione del patrimonio commessi successivamente all'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori e al provvedimento giudiziale di omologa, a condizione che il soggetto proponente il piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti abbia utilizzato la procedura concordataria in frode al ceto creditorio, mediante una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in maniera presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, 5 luglio 2017 n. 32406
Reati fallimentari - Bancarotta per dissipazione - Attività distrattiva - Elementi - Depauperamento dell'attività - Sviamento dei fornitori - Impiego del personale - Non sussiste - Rinvio - Fattispecie.
È logicamente e giuridicamente non configurabile la fattispecie di bancarotta per dissipazione nella misura in cui l'attività distrattiva abbia per oggetto rapporti economicamente valutabili che costituiscano una passività per l'azienda (quali lo sviamento dei fornitori e del personale), se non nella misura in cui si configuri un depauperamento dell'attività attraverso l'aumento dell'esposizione debitoria per finalità estranee all'azienda. (Nel caso di specie, il Tribunale del riesame confondendo il concetto di fornitori con quello di clientela, aveva ravvisato la dissipazione dell'avviamento della società fallita attraverso lo sviamento dei fornitori e l'impiego del suo personale nella s.r.l., oltre che nella distrazione di un certo numero di barattoli di vernice).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 28 giugno 2017 n. 31677
Reati fallimentari - Bancarotta per distrazione o dissipazione - Elementi - Dissipazione di autovetture - Bancarotta riparata - Inefficacia - Fattispecie.
È irrilevante, ai fini dell'esclusione dell'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione o dissipazione, che l'attività restitutoria o riparatoria, consistente in qualsiasi operazione idonea a reintegrare il patrimonio dell'impresa annullando ogni potenziale pericolo per le ragioni del ceto creditorio, derivante da pregresse condotte, sia posta in essere in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento per iniziativa del curatore. Il delitto di bancarotta per distrazione, infatti, è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita (ex art. 2740 c.c.) la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. (Nel caso di specie, l'amministratore della società fallita aveva concesso in noleggio ad altra società numerose autovetture, talune di lusso, facenti parte del parco auto della fallita, o per un canone di gran lunga inferiore a valori medi del mercato o addirittura senza la previsione di alcun corrispettivo).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 giugno 2017 n. 31436
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta per distrazione - Fatti distrattivi commessi successivamente alla dichiarazione di fallimento - Pluralità di fatti - Concorso di reati - Circostanza aggravante - Esclusione - Fattispecie.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata. Trattandosi di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica dando luogo a un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., escludendosi la circostanza aggravante. (Nel caso di specie, l'imputato era reso responsabile della dissipazione di risorse della società fallita ristrutturando un immobile dell'ente con impiego di materiali e personale propri, per poi cedere gli appartamenti così ricavati a tre suoi familiari, per un prezzo complessivo inferiore di circa 100 mila euro rispetto agli stessi costi vivi sostenuti per la ristrutturazione).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 giugno 2017 n. 31427
Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - Dissipazione del patrimonio sociale - Imprese collegate tra loro - Atti posti in essere a favore di una società del medesimo gruppo - Configurabilità.
La bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue dalla bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo: per il primo, rileva l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, per il secondo, rileva la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio dell'impresa per scopi del tutto estranei alla medesima. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica; ne consegue che, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate, occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 giugno 2017 n. 29893

