L’astensione dalle udienze non è consentita nei procedimenti relativi a reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione oppure entro 360 giorni nelle indagini preliminari, 180 giorni nel giudizio di merito e 90 giorni nel giudizio di legittimità. In tali ipotesi, l’adesione all’astensione non giustifica il rinvio dell’udienza. La Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, con sentenza 36730 del 2026, chiarisce questo principio nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta preferenziale, aggravamento del dissesto e bancarotta documentale semplice. Nell’ambito del giudizio, la Corte affronta preliminarmente la questione dell’adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 29 settembre 2026. La decisione richiama l’articolo 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze, che esclude la possibilità di aderire all’astensione quando la prescrizione maturi durante il periodo interessato oppure entro termini determinati in relazione alla fase processuale. Nel calcolo della prescrizione, la Corte tiene conto anche della legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come Riforma Orlando) e richiama inoltre la Riforma Cartabia in relazione alla disciplina dell’appello cartolare. La sentenza chiarisce attraverso un caso concreto che l’adesione all’astensione dei penalisti non può giustificare il rinvio di un procedimento quando ricorrano i limiti temporali previsti a tutela della prosecuzione del giudizio.
La vicenda
Il procedimento trae origine dal fallimento di una società operante nel settore della ristorazione, i cui amministratori erano stati condannati per diversi reati di bancarotta. A uno degli imputati era stato contestato il trasferimento di oltre centomila euro in favore di una creditrice, a fronte di un debito effettivamente maturato di importo molto inferiore, mentre la società si trovava già in una situazione di dissesto. I giudici di merito avevano ritenuto che tali pagamenti avessero favorito un creditore a danno degli altri, integrando il reato di bancarotta preferenziale. Erano state inoltre accertate responsabilità per bancarotta documentale semplice. Le condanne erano state confermate in appello e gli imputati avevano presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi dei reati e alcuni profili processuali. Prima dell’esame dei ricorsi, la difesa aveva chiesto il rinvio dell’udienza per aderire all’astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 29 settembre 2026.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di rinvio formulata dalla difesa, rilevando che il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 10 ottobre 2026. Il Collegio ha richiamato il codice di autoregolamentazione, che impedisce l’astensione nei procedimenti in cui la prescrizione sia prossima secondo i termini previsti per le diverse fasi processuali. Esaminando i motivi di ricorso, la Cassazione ha confermato i principi sulla bancarotta preferenziale e sulla disciplina dell’appello cartolare. Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

