Nelle banche, anche gli amministratori senza deleghe operative rispondono, a titolo colposo, delle omissioni nei sistemi di vigilanza e controllo quando non esercitano in modo effettivo il dovere di “agire informati” e di verificare la gestione della banca. Non basta, quindi, affidarsi alle informazioni provenienti dai dirigenti o agli organi interni di controllo, specie in presenza di segnali di anomalia. La Cassazione, ordinanza n. 13317 depositata l’8 maggio 2026, ha così confermato la sanzione da oltre 160mila euro inflitta dalla Banca d’Italia a un ex consigliere di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza per gravi carenze nei controlli interni e nella governance dell’istituto.
La II Sezione civile ha poi escluso la natura penale delle sanzioni amministrative pecuniarie di Via Nazionale, ribadendo che “non sono equiparabili” a quelle del Tuf per manipolazione del mercato, su cui si è pronunciata la Corte EDU (caso Grande Stevens ed altri contro Italia), sicché non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU.
L’ordinanza della Suprema corte ha così confermato la decisione della Corte di appello di Roma secondo cui il Cda della banca aveva mantenuto un atteggiamento di sostanziale acquiescenza verso il management, omettendo di intervenire nonostante diversi indicatori di rischio relativi, tra l’altro, alla gestione del mercato interno delle azioni, agli “storni” di interessi, ai fondi “unknown exposure” e agli investimenti del portafoglio strategico.
“Il CdA di BPV – scrivono i giudici di secondo grado - aveva omesso ogni concreta iniziativa, sia di tipo organizzativo che di tipo informativo e sollecitatorio, finalizzata alla corretta valutazione e gestione dei rischi connessi agli aspetti illustrati nell’atto di contestazione, nonostante in relazione a tali aspetti significativi indicatori di anomalia evidenziassero l’incremento dell’esposizione ai rischi medesimi”.
Mentre, continua la Cassazione riportando sempre la decisione della Corte di appello, il riferimento alle “asserite barriere informative, insuperabili da parte degli amministratori”, che avrebbero consentito ai responsabili di tenere l’organo amministrativo all’oscuro, “non può ritenersi pertinente” considerato che la “correlazione degli impieghi alle sottostanti finalità costituiva un profilo di rilevanza centrale nell’operatività bancaria”. E come tale “non può considerarsi sottratto alle valutazioni dell’organo amministrativo invocando un preteso affidamento basato sull’assenza di segnali problematici provenienti dalle funzioni di controllo o dai comitati coinvolti nella fase istruttoria”.
Come messo in luce dalla decisione impugnata, prosegue l’ordinanza, «grava sui membri dell’organo consiliare un onere di vigilanza rispetto all’attuazione delle direttive strategiche impartite ed all’efficace funzionamento dell’assetto definito, non potendosi ridurre l’obbligo di agire informati ad una mera “prestazione di attesa”». Pertanto «l’affidamento invocato dall’opponente non può essere considerato incolpevole, posto che esso strideva con l’obbligo, riferibile anche al CdA, di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazione aziendale (risultata invece carente nel caso di specie), sui profili sostanziali di sostenibilità, adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operatività aziendale».
Inoltre, gli ispettori avevano riscontrato che il “processo di determinazione del prezzo dell’azione era stato demandato in via esclusiva all’esperto” ma, anche in questo caso, il “tentativo di riversare integralmente sul consulente ogni responsabilità … non può essere condiviso”.
Infine, sulle carenze riguardanti la mala gestio del fondo acquisto azioni proprie e delle richieste di vendita delle azioni dei soci, il giudice ha chiarito che «la Banca, i cui titoli azionari non erano quotati, si era dotata di una sorta di mercato interno per sostenere la liquidità del titolo in modo da agevolare le operazioni sulle azioni; inoltre, era stata prevista la possibilità per la Banca di riacquistare, entro certi limiti, le proprie azioni; a tale scopo un ruolo cruciale era rivestito dal fondo “acquisto azioni proprie”, istituito dalla Banca, per importi corrispondenti a quelli degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, allo scopo di acquistare azioni BPV, mantenerle temporaneamente in portafoglio sino alla successiva rivendita a terzi (…)».
Dunque, la banca non poteva escludere il rischio di contenzioso legato al riacquisto delle azioni proprie: in molti casi aveva infatti assunto impegni verso i soci, “alimentando una legittima aspettativa sulla possibilità di rivendere i titoli secondo criteri cronologici e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede”. Per i giudici esisteva dunque una significativa area di rischio legale e reputazionale che il Cda avrebbe dovuto valutare e presidiare, senza potersi sottrarre alle proprie responsabilità di vigilanza e gestione.

